Liguria. Dalla Relazione della Direzione Nazionale Antimafia - dicembre 2013

Liguria. Dalla Relazione della Direzione Nazionale Antimafia - dicembre 2013

Domenica 16 Febbraio 2014 21:03 Ufficio di Presidenza
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Pubblichiamo il ampia pare del capitolo dedicato alla Liguria nell'ultima Relazione della Direzione Nazionale Antimafia

La presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso in Liguria è dato ormai pacifico, anche se, come è noto, la sussistenza di organizzazioni mafiose è stata accertata con provvedimenti giudiziari definitivi esclusivamente in ordine alle “decine” riconducibili a “Cosa Nostra” siciliana.
Il moltiplicarsi della azione di contrasto ha fatto però si che negli ultimi anni numerosi siano i provvedimenti giudiziari, anche se ancora non definitivi, che consentono una analisi sempre più approfondita del fenomeno. E’ proprio attraverso una attenta e ragionata lettura dei documenti giudiziari, spesso contraddittori negli esiti, che si ricavano elementi per tratteggiare le modalità, del tutto peculiari delle presenze criminali in questione in questo territorio. Con la doverosa premessa che il potenziale campo d’analisi non è esaurito dai soli provvedimenti della autorità giudiziaria , ma anche da altri dati che consentono di arricchire il quadro conoscitivo nel suo complesso; si tratta di dati investigativi suscettibili di essere sviluppati e di dati provenienti anche da altre autorità, con particolare riferimento ai provvedimenti di scioglimento delle amministrazioni comunali. Quello che è bene subito rilevare è che la criminalità di stampo mafioso, così fluida nelle sue manifestazioni ed evoluzioni, capace di esercitare un ferreo controllo del territorio ove ha avuto origine, nei luoghi di espansione come la Liguria è stata capace di attuare una vera e propria mimetizzazione : qui infatti ha adottato moduli operativi in grado di plasmarsi alla diversa realtà territoriale, contaminando questa realtà, rendendo nel contempo più difficile la comprensione e la emersione del fenomeno...


La evidente difficoltà ad accertare giudiziariamente la presenza oggi di strutture di ‘ndrangheta sul territorio, con le loro regole ferree ed i codici rituali, non deve fare sottovalutare il significato del coinvolgimento di soggetti utili ed essenziali nei rapporti con chi deve soddisfare le richieste e gli affari della criminalità organizzata, come amministratori ed imprenditori , che vanno a costituire quel “capitale sociale”, quel patrimonio indispensabile per le organizzazioni e utile alle loro mutate strategie. Ad esempio, la capacità di condizionare la vita amministrativa delle comunità è tipica della ndrangheta ( come bene evidenziato da indagini in altre realtà come ad esempio quella piemontese e lombarda per molti versi simile alla nostra) perché è l’unica mafia che ha la capacità di rapportarsi in modo pervasivo con il mondo politico locale, anche e proprio in virtù del suo risalente radicamento. Ambiente politico che sconta, in alcuni casi, la convinzione che le presenze mafiose sono presenze che non connotano il nostro territorio, mentre per contro, a volte invece è ben consapevole della caratura dei personaggi che frequenta decidendo comunque di avvalersi del loro fasi di giudizio, allo stato tutti ancore in evoluzione. Un iter giurisprudenziale complesso che pare ricalcare quanto accaduto nel corso degli anni 90 in ordine alla affermazione giudiziaria della presenza di Cosa Nostra siciliana nel territorio della città di Genova.
La difficoltà è evidente per gli investigatori e per il Pubblico Ministero che dirige le indagini, ma è ancora più evidente per il giudice che si trova ad esaminare il materiale probatorio prospettato a volte in maniera frammentata, anche per la diversa tempistica delle indagini. Tale prospettazione rende difficile ricondurre ad una ottica associativa organizzata singoli episodi apparentemente non connessi tra loro.
Il grande sforzo che deve essere fatto, proprio per la difficoltà evidenziata, è quello di evitare la parcellazione dei dati, la atomizzazione degli indizi, cercando di offrire una ricostruzione complessiva dei molteplici, apparentemente insignificanti, episodi che accadono sul territorio.
Quello che rileva infatti ed è assolutamente necessario indirizzare ogni sforzo verso una azione sinergica di tutte le forze coinvolte. A maggior ragione, assolutamente coessenziale alla effettività della azione repressiva sul territorio è la sinergia tra gli organi inquirenti che si attua solo con lo scambio continuo di informazioni all’interno della DDA e tra la DDA e le procure del territorio; è infatti solo con questa azione congiunta che si può offrire al giudicante un quadro completo e ottenere così una lettura armonica e finalizzata ad una ricostruzione coerente con la realtà del copioso materiale probatorio raccolto dalla Polizia giudiziaria.
La frammentazione delle indagini e dei procedimenti, ha impedito di cogliere la dinamica complessiva delle loro azioni nel contesto del fenomeno di cui questi soggetti sono parte integrante per come è dato ricavarsi dalla lettura dei provvedimenti emessi dalla magistratura giudicante i cui esiti alterni sono la conferma delle difficoltà sopra evidenziate, a prescindere dalla evidente normale fisiologia della lettura differenziata tra organo giudicante e requirente.
Quanto sopra illustrato emerge con chiarezza dai seguenti procedimenti :
Procedimento penale n. 2268/2010/21 a carico di Garcea Onofrio + 39, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (Operazione Maglio 3).
Questo procedimento ha portato alla emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nr.12 persone, confermata in sede di riesame, (nonché all’individuazione di un articolazione della “ndrangheta “ nel basso Piemonte con successivo stralcio e trasmissione per competenza alla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino da cui è derivata altra ordinanza di custodia cautelare a carico di altri 20 indagati sempre il reato di cui all’art. 416 bis c.p.), affermando in tal modo la presenza della ‘Ndrangheta” in Liguria.
Due soli indagati sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Genova (la prima udienza è stata celebrata il 6.12.2012), mentre nei confronti di altri 10 imputati è stato celebrato il giudizio abbreviato che si è concluso con sentenza di assoluzione per tutti ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
Nel contempo in Calabria è stato condannato Domenico Gangemi all’esito del giudizio abbreviato quale capo del locale di Genova (locale evidentemente dato per pacificamente sussistente).
E' stato depositato un articolato atto di appello e si è in attesa della fissazione del processo di secondo grado. Le motivazioni del provvedimento che qui si condividono, fanno ben comprendere le obiettive difficoltà in cui ci si muove quando si affronta il tema della presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso in Liguria.
Procedimento penale n. 9028/2010/21 a carico di Marcianò Giuseppe + 69 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., per usura ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso, per abuso di atti d'ufficio, per millantato credito e per violazione della legge sulle armi, procedimento noto come “La Svolta” Gli imputati sono stati rinviati a giudizio in data 23 ottobre 2013 davanti al tribunale di Imperia.
Procedimento penale n.14703/2012/21 a carico dei fratelli Pellegrino (Roberto, Giovanni e Michele) + altri per i reati di estorsione, danneggiamento, incendio aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso e traffico di stupefacenti. Si tratta infatti di uno dei primi procedimenti (con indagini avviate dalla Procura della Repubblica di San Remo) in cui è stata contestata in Liguria l’aggravante del metodo mafioso senza contestuale contestazione del reato associativo. Il giudizio, celebrato con il rito abbreviato ha portato alla condanna di quasi tutti gli imputati ed è stata soprattutto riconosciuta dal giudice la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.
Proprio la vicenda processuale che ha coinvolto la “famiglia Pellegrino”è paradigmatica di quanto sino a qui affermato. I suoi appartenenti nel corso degli anni sono stati indagati per molteplici fattispecie di reato tutte sintomatiche di “mafiosità” ma ad oggi non risultano raggiunti da univoci provvedimenti in tal senso [L’ORDINANZA DEL GIP di GENOVA DELL’ 11 GIUGNO 2013 E LA RICHIESTA DEL P.M.
In data 11/6/2012 veniva depositata richiesta di misura cautelare nei confronti di MARCIANO’ Giuseppe e di altri soggetti, in quanto ritenuti appartenenti al “locale” di ‘ndrangheta di Ventimiglia (indagine La Svolta).
Tale richiesta era stata avanzata anche nei confronti di PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Maurizio poiché considerati partecipi del medesimo “locale” ed in particolare di quella parte dell’associazione operante - sotto la direzione di BARILARO Fortunato e Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito - nell’area di Bordighera.
Il GIP, con ordinanza del 22/11/2012, riconosceva l’esistenza di una struttura organizzata riconducibile alla ‘ndrangheta nella zona di Ventimiglia, ma non riteneva dimostrato l’inserimento dei fratelli PELLEGRINO nel medesimo contesto associativo, essendo piuttosto verosimile che “…abbiano a loro volta costituito sul territorio della zona di Bordighera ….. un’altra struttura associativa munita di connotazioni del tutto similari rispetto a quella capeggiata da MARCIANO’ Giuseppe”. E ancora: “…Quanto alle attività intimidatorie allegate dal P.M. a carico dei PELLEGRINO e di BARILARO Francesco, si è già detto che si tratta di profili riscontrabili in fatto che andrebbero, però, “canalizzati” processualmente ….. mediante la configurazione di un’autonoma struttura associativa dislocata in Bordighera….”.
Le valutazioni del GIP sui PELLEGRINO, venivano in seguito condivise da altro giudice dello stesso Tribunale chiamato a valutare la configurabilità dell’aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91 in relazione ad alcuni reati ex artt.423, 424, 629 c.p. e art.73 DPR 309/90, commessi dagli stessi PELLEGRINO dal dicembre 2011 all’agosto 2012.
A seguito di tale pronuncia il P.M. in data 18/02/2013 , depositava al GIP una seconda richiesta di misura cautelare nei confronti di PELLEGRINO Giovanni, Maurizio e Roberto per il reato cui all’Art. 416 bis, più altri reati contenuti nell’indagine “Roccaforte”, per alcuni dei quali veniva contestata anche l’aggravante ex art. 7 D.L. 152/91.
Nella richiesta della Procura sostanzialmente evidenziava nei confronti degli indagati:
- i rapporti parentali che li ponevano certamente all’interno del contesto mafioso calabrese;
- i numerosi reati anche gravi per i quali erano stati condannati, tali da ritenersi espressivi del collegamento con la criminalità organizzata;
- la disponibilità non episodica di armi;
- la frequentazione con esponenti di calibrò della criminalità calabrese;
- l’aver posto in essere chiari atteggiamenti intimidatori di tipo mafioso costantemente adottati al fine di porre in essere i reati fine contestati. A tal proposito si è fatto riferimento alle risultanze dei Procedimenti nr. 1626/009 della Procura di Sanremo (indagine sulle intimidazione ai consiglieri comunali di Bordighera) e nr. 14703/12 RGNR della Procura della Repubblica di Genova ,ex P.P. nr.1938/12 RGNR della Procura di Sanremo (incendio Bar Central Park di Arma di Taggia e automezzi ditta Tesorini);
- i rapporti con l’amministrazione di Bordighera e lo scioglimento del consiglio comunale, emersi soprattutto nel procedimenti di scioglimento degli organi amministrativi del Comune;
- i rapporti con esponenti politici emersi in vari procedimenti penali;
- i rapporti con esponenti delle forze dell’ordine;
- l’assetto patrimoniale così come emerso ed evidenziato nella proposta di misura di prevenzione della DIA genovese del 17/5/2011 in base alla quale il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 24/5/2011 disponeva il sequestro ex art. 2 ter L.575/65 dei beni mobili ed immobili dei componenti la famiglia PELLEGRINO;
Il P.M. inoltre ipotizzava, riprendendo le indicazioni del GIP, la presenza in Bordighera di un’autonoma “zona” di operatività di un contesto associativo mafioso (di cui gli indagati facevano parte) che vedeva al vertice BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE’ Benito. A supporto di tale ipotesi riportava le risultanze delle indagini “La svolta”, “Crimine” e “Maglio 3”.
Tale impostazione, che ritiene non ostativa l’assoluzione in primo grado del vertice, smentiva in parte quanto affermato nell’originaria richiesta di misura cautelare dell’ 11/06/2012, soprattutto sulla presenza di una autonoma articolazione della ‘ndrangheta a Bordighera , tra l’altro chiamata genericamente “zona” .
L’ORDINANZA DEL GIP
Il GIP con ordinanza del 2/05/2013 rigettava le misure cautelari richieste motivando in sostanza come segue:
- premetteva che l'attuale strutturazione della 'ndrangheta è caratterizzata dall'autonomia del "locali" e che non sono noti i rapporti di gerarchia intercorrenti tra i vertici dei 'locali" e quelli delle cosche calabresi; da ciò consegue che non si può desumere la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cp dal mero riscontro di legami con l'organizzazione "madre" o da organigrammi ricalcanti la struttura delle cosche calabresi. Premessa già contenuta nell’Ordinanza del 22.11.2012;
- circa il rapporto tra MARCIANO' e i BARILARO, rilevava che nessun reato-fine era stato condiviso tra gli stessi ovvero tra MARCIANO' e i PELLEGRINO e che anche il metodo scelto da MARCIANO' contrastava con la visibilità pubblica e l'arroganza che caratterizzavano i PELLEGRINO; complessivamente, difettavano elementi in ordine ad un rapporto di sudditanza di questi ultimi rispetto a MARCIANO' e il fatto che questi avesse organizzato presso il suo ristorante una cena elettorale per sostenere la candidatura a sindaco di BORDIGHERA di Giovanni BOSIO non era sufficiente a comprovare un tale rapporto e neppure un coordinamento dei PELLEGRINO con il capo del "locale" di Ventimiglia;
- rilevava quindi che, pur in presenza della "natura platealmente mafiosa della metodologia delinquenziale realizzata dai PELLEGRINO" non poteva pervenirsi all'affermazione della sussistenza in capo agli stessi di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto ciò richiedeva che ne venisse affermato il ruolo di meri partecipi all'associazione sotto le direttive dei fratelli BARILLARO; di CIRICOSTA e di PEPE', soggetti per i quali in altro procedimento nel quale tale reato era stato contestato il GIP, all'esito di giudizio abbreviato, era pervenuto all'assoluzione, con la formula "perché il fatto non sussiste" e ciò costituiva una "sorta di preclusione processuale" che impediva l'esame, sia pure in via incidentale, della loro posizione, esame che costituiva il presupposto della valutazione positiva degli elementi indiziai a carico dei PELLEGRINO;
- in proposito richiamava il principio sotteso all’ art. 649 c.p.p. per affermare che il PM non poteva essere legittimato a riproporre un tema sul quale era già intervenuta una sentenza, tentando una riformulazione ("locale" di Bordighera anziché "locale " di Ventimiglia) della stessa ipotesi accusatoria, sulla quale aveva già esercitato l'azione penale;
- dichiarava quindi impossibile ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416 bis cp a carico di persone, per le quali si ipotizzava la qualità di partecipi in un’associazione capeggiata da soggetti nei cui confronti era preclusa ogni iniziativa processuale;
- respingeva anche la richiesta di contestare ai fini dell’applicazione della misura cautelare l’aggravante del metodo mafioso per i reati in materia di stupefacenti e di armi per mancata “spendita” di tale metodo nella commissione di tali reati; a ciò aggiungeva che nel capo d’imputazione delineato nella richiesta i reati in materia di stupefacenti e di armi non venivano indicati tra quelli ai quali l’associazione era interessata e comunque, in mancanza della sussistenza di quest’ultima, non poteva neppure ipotizzarsi che quei reati fossero stati commessi per agevolarla.
L’APPELLO DEL P.M.
nell’appello del 11/05/2013, il PM rilevava che:
- la sentenza di assoluzione pronunciata dal GIP nei confronti di Francesco e Fortunato BARILARO, CIRICOSTA e PEPE’ era stata impugnata e che non poteva quindi escludersi che si pervenisse, anche relativamente a tali posizioni, ad una diversa decisione;
- la richiesta respinta con l’ordinanza impugnata non riguardava i predetti, ma i fratelli PELLEGRINO, che lo stesso GIP aveva riconosciuto operare con metodo mafioso e che si muovevano in un contesto di ‘ndrangheta;
- la sentenza del GUP, anche qualora venisse confermata, avrebbe avuto valore solo nei confronti degli imputati in quel procedimento, tra i quali non vi sono PELLEGRINO;
- il reato contestato ad altri in quella sede non coincideva con l’imputazione formulata nel procedimento in argomento, essendo il “locale” di Bordighera distinto da quello di Ventimiglia, anche se ad esso strettamente collegato;
- gli elementi a carico degli indagati indicati nella richiesta, con particolare riferimento ai vincoli di parentela dei medesimi e alla tipologia dei reati da loro commessi, erano indicativi del collegamento con la criminalità organizzata;
- era evidente la particolare pericolosità dei PELLEGRINO, coinvolti nello spaccio di stupefacenti e nel traffico di armi e ben inseriti nel contesto sociale, nel quale godono di rapporti con appartenenti alle forze dell’ordine e con esponenti della politica e dell’amministrazione comunale.
LA DECISIONE DEL RIESAME
Il Tribunale del Riesame il 31/05/2013 accogliendo l’appello del P.M. motivava:
- affermando che è lo stesso GIP che, pur rigettando la richiesta, da atto della rilevante attività criminosa dei PELEGRINO e del fatto che tale attività viene attuata in un contesto di ‘ndrangheta con metodo mafioso;
- elencando nuovamente tutti i reati commessi dagli indagati e richiama le motivazioni dello scioglimenti del Comune di Bordighera;
- evidenziando le intercettazioni dalle quale emergono i collegamenti tra i due gruppi (quello di Ventimiglia e di Bordighera) e si delinea un’autonomia della struttura operante in Bordighera, della quale appunto si duole MARCIANO’, diversamente da quanto afferma il GIP;
- confutando la posizione del GIP rispetto al cd “doppio processo” poiché: per quanto riguarda le assoluzioni della “maglio 3” non si sarebbe in presenza di una sentenza definitiva; i soggetti per i quali è stata richiesta la misura sono i PELLEGRINO, che non furono parte del processo conclusosi con la sentenza in questione, che nei loro confronti non può quindi costituire preclusione alcuna. Indipendentemente dall’esito del giudizio di appello relativo alle posizioni dei BARILARO, di CIRICOSTA e PEPE’ non vi è quindi nessuna preclusione a ritenere l’idoneità del quadro indiziario delineato a carico dei PELLEGRINO, quali partecipi dell’associazione e tale preclusione non può desumersi dal fatto che venga ipotizzato per i predetti BARILARO, CIRICOSTA e PEPE’ il ruolo di capi del “locale” di Bordighera;
- affermando in relazione alla sussistenza dell’Art. 7 del DL 152/1991 che dagli elementi che si sono riassunti emerge che il metodo mafioso è stato da tempo e ampiamente praticato dai PELLEGRINO, creando a Bordighera un clima di effettiva intimidazione e assoggettamento, attuando ripetuti tentativi di intervento nelle competizioni elettorali e adoperandosi (si vedano da ultimo le vicende degli incendi) per acquisire il controllo di attività economiche. Tanto veniva realizzato valendosi del collegamento con il vicino “locale” di Ventimiglia e anche con la ‘ndrangheta calabrese e in particolare con la cosca Santaiti/Gioffrè. In proposito si ricorda, oltre ai legami di parentela dei PELLEGRINO con famiglie appartenenti a tale gruppo, l’ospitalità fornita da Maurizio PELLEGRINO al latitante Carmelo COSTAGRANDE, fatto per il quale PELLEGRINO ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Sanremo del 3.6.07. Negli anni i PELLEGRINO (Maurizio e Roberto) sono stati attivi nel settore dello spaccio di stupefacenti e nel traffico di armi, rendendosi autori di fatti che, per le loro caratteristiche, presuppongono organizzazione e rapporti con soggetti attivi in tali settori. Con tale attività si sono forniti armi e mezzi economici alla struttura mafiosa della quale i PELLEGRINO fanno parte.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
In data 26/09/2013 la Corte di Cassazione annullava senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Ad oggi non sono ancora state depositate le motivazioni. Si ritiene comunque che la Corte abbia accolto la motivazione del divieto del “doppio processo” esposta dal GIP.]

Le difficoltà probatorie però non possono occultare la realtà sottostante nella quale la mafiosità delle organizzazioni criminali presenti su quel territorio sembrerebbe indiscutibile.
Il problema è che, a fronte di un davvero imponente materiale probatorio, purtroppo così frammentato, il risultato giudiziario manifestamente contraddittorio ancora una volta consente interpretazioni negazioniste e riduttive di un fenomeno invece presente, pressante e penetrante.
Si auspica che almeno nella fase dibattimentale i procedimenti sopra illustrati possano essere trattati unitariamente, perché la prova della sussistenza del reato di uno influisce necessariamente su quello dell’altro.
Peraltro, anche la attenta lettura delle vicende che hanno portato al provvedimento di scioglimento delle amministrazioni comunali evidenziano come questo territorio sia esposto a insidiose e capillari infiltrazioni. Senza entrare nel dettaglio dei provvedimenti, può dirsi che tali vicende non fanno che confermare la concreta possibilità di penetrazione esercitata nella vita politica, nelle scelte imprenditoriali e nelle stesse dinamiche sociali del territorio.
Quei provvedimenti hanno evidenziato infatti l’interesse delle cosche nelle elezioni comunali e il sostegno dato da queste agli amministratori locali.
Come già a suo tempo fatto rilevare dall’analisi del fenomeno è emerso che la comunità calabrese, presente in numero consistente in ognuno dei grossi comuni del Ponente, nelle elezioni locali, è in grado di manovrare pacchetti di voti, tanto da diventare elemento determinante ed imprescindibile per qualunque forza politica. È opportuno precisare che sebbene non tutti i calabresi obbediscono alle logiche delle cosche, in comuni di poche migliaia di abitanti, il solo numero di quanti sono legati da vincoli di parentela o di interesse agli affiliati è sufficiente per divenire “ago della bilancia” delle competizioni elettorali.
La rilevanza della necessita di una osmosi probatoria è di tutta evidenza anche nella complessa vicenda dello scioglimento del Comune di Bordighera e dei tre gradi di giudizio che ne sono seguiti vicenda che ha avuto, come fulcro, la posizione della famiglia Pellegrino sopra citata. Dalle attività di indagine vengono tra l’altro in evidenza i loro “ rapporti con i Comuni di Bordighera e quelli limitrofi dai quali avevano ottenuto numerosi appalti per opere pubbliche, appalti che per i loro precedenti penali non avrebbero potuto ottenere, e per l’attività intimidatoria commessa nei confronti degli amministratori comunali”. Si richiama sul punto l’esito del procedimento penale a carico di alcuni appartenenti alla citata famiglia, imputati per quindici capi d’accusa in relazione a fattispecie che avevano concorso allo scioglimento del Consiglio Comunale in argomento. Il processo di primo grado si è concluso con l’irrogazione di sei condanne per minacce, favoreggiamento della prostituzione e tentata estorsione (anni 13 e mesi sei complessivi) nei confronti dei predetti fratelli Roberto, Giovanni e Maurizio Pellegrino e di Antonino Barilaro e Rocco De Marte e con l’assoluzione in relazione alla violazione dell’ art. 338 del Codice Penale (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). Particolare rilievo assume la sentenza della Corte d’Appello di Genova in data 14 novembre 2012 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sanremo del 24 novembre 2011, ha dichiarato Giovanni Pellegrino e Francesco Barilaro colpevoli anche in relazione agli ulteriori reati delineati nei corrispondenti capi di imputazione. Senza tenere conto che il profilo criminale dei componenti della famiglia Pellegrino si è di recente ulteriormente aggravato in quanto il Tribunale di Imperia, con decreto n.13/1 MP del 13 marzo 2013, depositata in cancelleria il successivo 20 maggio - a seguito di proposta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova ex art. 2 bis della legge 575/65, in relazione agli artt. 3 e 5, comma 5, n. 1 e 2, legge 1423/56 - ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni 5 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nonché la confisca di beni immobili e mobili, nonché di disponibilità bancarie, postali, titoli di credito per un ammontare complessivo stimato in circa 9 milioni di euro.
Non può che ribadirsi che, pur nella assoluta consapevolezza della difficoltà di articolare i tempi delle indagini e dei processi, questa azione apparentemente non sinergica può indebolire l’azione di contrasto e renderne problematica l’effettività. Con l’ulteriore consapevolezza che ogni passo indietro comporterà una chiusura e renderà vane le iniziative poste in essere negli ultimi tempi e che hanno segnato un vero e proprio cambio di passo nella consapevolezza delle istituzioni e della collettività.
Il territorio della provincia di Imperia deve rimanere comunque al centro della massima attenzione delle FF.OO anche alla luce del nuovo assetto organizzativo che ha comportato l’accorpamento del tribunale di Sanremo a quello di Imperia, con sforzo notevolissimo da parte di tutti i soggetti coinvolti, magistrati e personale in primo luogo.
La provincia di Imperia infatti si estende su un territorio di circa 1.100 kmq., comprende 67 Comuni e conta una popolazione di circa 222.700 abitanti. E’ terra di confine ed è quindi, come ampiamente evidenziato, territorio estremamente problematico e permeabile alle infiltrazioni criminali. Come è ben noto infatti è proprio quel territorio che è caratterizzato dalla presenza di una comunità di origine calabrese molto radicata e numerosa e per la maggior parte onesta ed operosa, pervenuta negli anni 50 del secolo scorso a seguito dei flussi migratori.
Nonostante queste positive presenze non può non richiamarsi la attenzione su alcune famiglie legate alle cosche già coinvolte, nei territori di origine, in vicende giudiziarie per associazione mafiosa e, per tale motivo, spesso colpite anche da provvedimenti di soggiorno obbligato.
E confermare come di seguito la loro influenza:
- Diano Marina: famiglie SURACE, PAPALIA e DE MARTE;
- Bordighera: famiglie PELLEGRINO e BARILARO;
- Vallecrosia: famiglia MARCIANO’;
- Ventimiglia: MARCIANO’, BARILARO e PALAMARA.

Lo sforzo investigativo profuso in questi ultimi anni dalla forze dell’ordine ha consentito di costituire un capitale informativo molto importante, che ha incrementato la conoscenza dell’economia criminale e consentito di adottare adeguate strategie di contrasto. Ma la strada da percorrere è ancora lunga e soprattutto non consente arretramenti o chiusure, con la avvertenza che l’autorità giudiziaria arriva sempre troppo tardi e che il processo penale per sua natura ha dei limiti: si occupa di fatti specifici e di responsabilità individuali che devono necessariamente essere provate caso per caso, a cominciare dalla consapevolezza che l’interlocutore è un mafioso.
L’auspicio non può che essere che, dal rinnovato assetto della geografia giudiziaria, cui dovrebbe però corrispondere un rafforzamento delle risorse, non possa che derivare un rinnovato impegno delle Istituzioni, ciascuna per le sue competenze, nel contrasto della illegalità e della criminalità.

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LA PROVINCIA DI SAVONA

Come già fatto rilevare nelle relazioni degli anni precedenti, la mancanza di procedimenti di stretta competenza della DDA nella provincia di Savona, potrebbe indurre anche per il periodo in esame a tranquillizzanti conclusioni.

In realtà anche qui, come nel resto del territorio del distretto, le indagini della locale Procura in ordine a reati sintomatici hanno evidenziato presenze ed attività criminali rilevanti riconducibili a soggetti legati alle cosche calabresi e presenti sul territorio ormai da anni.
Di particolare rilevanza il procedimento penale n. 3790/2011 nei confronti di FAMELI Antonio + 14.
L'azione penale è stata esercitata il 23.1.2013, il processo pende tuttora nella fase dell'udienza preliminare. I1 procedimento ha ad oggetto una associazione per delinquere promossa da FAMELI Antonio il quale controlla numerose attività imprenditoriali sul territorio ed è proprietario di fatto di numerosi beni immobili, attraverso prestanome. Numerosi i professionisti che hanno svolto ruoli chiave: commercialisti, direttori di banca avvocati. Quelli che altrove sono stati definiti “uomini cerniera” tra l’economia lecita e quella illecita.
Le società utilizzate erano in una prima fase di diritto italiano ma successivamente i beni e le attività sono state trasferite in capo a società straniere, e specificamente spagnole con sede nelle Isole Canarie, e successivamente in capo a società con sede in Paesi non europei, in particolare in Brasile e Perù. Le operazioni svolte hanno condotto anche alla segnalazione di operazioni sospette ex L. 197/91, peraltro formalmente evidenziate dalle autorità competenti solo dopo che l'indagine era divenuta di pubblico dominio con l'esecuzione delle misure cautelari personali e reali. Non a caso i settori in cui l'organizzazione ha operato sono stati principalmente il settore immobiliare e quello della gestione delle case da gioco, anche se sano stati acclarati interessi anche nel settore dei locali notturni e dell'intrattenimento in genere.
Personaggio chiave dell'organizzazione è stato FAMELI Serafino, figlio di FAMELI Antonio, che durante gli anni '90 ha ottenuto importanti profitti illeciti da una serie di reati contro il patrimonio (truffe, ricettazioni) in materia fallimentare (bancarotta fraudolenta).
FAMELI Antonio è soggetto per cui é stata acclarata con sentenza passata in giudicato (Sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.10.1997, irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 600 del 23.3.1999, processo originariamente trattato dalla Corte di Assise di Palmi e dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria) l'appartenenza alla "ndrangheta", in particolare alla cosca Raso - Gullace - Albanese. Le indagini hanno evidenziato perduranti contatti con tale organizzazione. Il quadro dei fatti emerso nel corso della indagine ha fornito elementi per avviare anche la richiesta di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. La richiesta e stata depositata in data 14.3.2012, con integrazione successiva. Il tribunale di Savona la ha accolta in data 9.5.2013. Attualmente pende impugnazione presso la Corte di Appello di Genova.

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LA RIVIERA DI LEVANTE

Il panorama criminale della Provincia di La Spezia è stato caratterizzata per il periodo di riferimento, dalla vicenda relativa al sequestro dell’imprenditore spezzino Andrea Calevo, iniziato il 16 e conclusosi il 31 dicembre 2012 con la liberazione dell’ostaggio e l'arresto di quasi tutti gli autori del sequestro. Un sequestro di persona assolutamente “anomalo”, attuato da soggetti italiani ( non inseriti in gruppi di criminalità organizzata) con la collaborazione di “manovalanza albanese” di giovanissima età (gli autori materiali del sequestro sono ragazzi albanesi tra il 19 e i 23 anni).
E’ emerso come la facilità di movimento tra Albania e Italia ha consentito il reclutamento di soggetti non residenti in Italia di difficile identificazione (uno degli autori era “precariamente”, ma regolarmente presente in Italia e si è allontanato tre giorni dopo il sequestro, senza che della sua presenza in Italia si avesse notizia da fonti “amministrative”, mancando ogni pratica di ingresso).
La vicenda ha evidenziato la grande professionalità delle Forze dell’ordine e l’efficace azione di coordinamento della DDA ligure. E’ stato emesso decreto di giudizio immediato e l'udienza è stata fissata per il mese di ottobre 2013. Per due imputati minori rimasti latitanti è stato disposto uno stralcio; uno di essi però è stato di recente arrestato in Albania e la cattura è stata facilitata da intercettazioni svolte in quel Paese.
In ordine poi alla presenza della criminalità organizzata, come noto, nella provincia dimorano numerosi soggetti provenienti dalle cosiddette regioni “a rischio”, alcuni dei quali gravati da precedenti per reati associativi, anche di tipo mafioso, o da pregiudizi penali di rilievo. Peraltro deve segnalarsi che in questo contesto non ci sono manifestazioni palesi dell’attività di cosche criminali, in quanto non si evidenziano quei cosiddetti “reati spia”, tipici segnali dell’esistenza di associazioni mafiose.
D’altra parte, proprio per tale motivazione, ROMEO Antonio, 63enne originario di Roghudi (RC), indicato quale “rappresentante” della ‘ndrangheta in provincia, il 9 novembre 2012 è stato assolto dall’imputazioni di essere stato il promotore e l’organizzatore del “locale” di Sarzana.
Comunque al di là di quest’ultima vicenda giudiziaria, non ancora divenuta definitiva ed oggetto di appello da parte della DDA genovese, appare necessario che venga mantenuta alta l’attenzione da parte delle forze dell’ordine proprio per la presenza di numerosi soggetti provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, in particolare le famiglie ROMEO e SIVIGLIA, originarie di Roghudi (RC), dimoranti a Sarzana, a cui si aggiunge la famiglia ROMEO da Roccaforte del Greco (RC) di Arcola, ma anche nei confronti di personaggi, originari di altre province, che più recentemente si sono posti in evidenza in quest’area.
Anche la presenza di aggregazioni di natura camorristica ha avuto modo di riemergere a seguito del sequestro di prevenzione, disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed eseguito il 5 novembre 2012, delle quote sociali della “SIMEC s.r.l.”, sedente alla Spezia ed operante nel settore del fotovoltaico, riconducibili a PIROLO Pasquale, per lungo tempo indicato quale alter ego del noto boss del clan dei casalesi BARDELLINO Antonio. Nei confronti del PIROLO si ipotizza che le attività economiche da lui gestite siano servite per riciclare denaro di provenienza illecita.
Si segnala altresì per quanto riguarda il settore della cantieristica navale la “Nuova Navalcoibent s.r.l.”, di la Spezia, quale società di riferimento mediante la quale “Cosa Nostra” è riuscita ad eludere la legislazione antimafia ed acquisire importanti commesse impiegando, altresì, ingenti somme di denaro provenienti dalle attività illecite poste in essere dalla stessa famiglia mafiosa dell’Acquasanta. L’intero capitale e tutti gli altri beni della “Nuova Navalcoibent s.r.l.” sono stati sequestrati dalla A.G. siciliana-
Nella zona della Lunigiana infine sono oggetto di controllo e di attenzione gli appalti pubblici per la realizzazione di grandi opere, con particolare riferimento alla cd. “strada dei marmi” nel comune di Carrara.
Peraltro il Levante ligure ed il territorio di La Spezia e Massa conoscono la piaga dei reati connessi alla attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di tratta di ragazze nigeriane, il tutto finalizzato allo sfruttamento sessuale delle stesse con attività di prostituzione, con conseguente riduzione in schiavitù.

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Il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ed arresti confermano che il porto di La Spezia, come già negli anni passati è sempre punto di raccordo del traffico di droga. Basti pensare che nel corso delle indagini venivano sequestrati anche 750 chili di cocaina a La Spezia, nonché otto autovetture munite di doppifondi, un furgone, pure munito di doppiofondo, una Porsche (del valore di più di 150.000 euro), oltre a circa 800.000 euro. E' intervenuta sentenza di condanna del GUP in data 10-1-2013.

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LA LIGURIA COME SNODO DI TRAFFICO INTERNAZIONALE.

Dal complesso delle indagini in materia, la Liguria (per i trasporti marittimi attraverso i suoi grandi porti e per quelli terrestri attraverso la frontiera di Ventimiglia) si conferma come uno snodo molto importante nei traffici internazionali di sostanze stupefacenti dirette non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. Come in passato, anche per il periodo in esame, nei numerosi procedimenti trattati dalla DDA genovese relativi ad attività di narcotraffico, non risultano coinvolte direttamente organizzazioni criminali di stampo mafioso di origine nazionale, anche se molteplici sono gli elementi indiziari circa il diretto interesse della "ndrangheta nell’importazione di consistenti quantità di cocaina. Sembra in ogni caso sempre più diffusa la gestione di tali attività da parte di organizzazioni non solo slegate da qualsiasi contesto criminale mafioso di origine italiana, ma anche prive di qualsiasi radicamento in un determinato territorio e costituite da nuclei ristretti di soggetti in diretto contatti con i grossisti, non solo colombiani, tramite propri referenti, spesso italiani, stabilmente dimoranti all'estero. I traffici di droga peraltro non possono essere abbandonati viste le dimensioni dei profitti che essi assicurano, ma sono affidati sempre più a gruppi non integrati con l’organizzazione vera e propria, gruppi “dedicati”, a volte composti da immigrati, a volte da insospettabili, in modo da creare quella compartimentazione di attività che assicura impunità, ricchezza e consenso. Come già in precedenza evidenziato le strategie investigative devono necessariamente tenere conto di tale evoluzione e sapere che ridurre l’azione di contrasto al solo traffico di sostanze stupefacenti se conduce ad esiti positivi nel breve termine, non produce risultati di rilievo sul piano del contrasto alle strutture organizzative stabili, incardinate nel territorio, interlocutrici dei poteri imprenditoriali ed amministrativi locali.

Si segnalano come significativi di quanto affermato per il periodo in esame, tra gli altri alcuni procedimenti:
Procedimento penale n. 16953/2010/21 a carico di Zanchi Mauro + altri, per i reati di cui agli artt. 73-80 e 74 DPR 309/90 (Operazione Terminal Genova).
Dopo l’emissione nei mesi di gennaio e marzo 2013 di misure cautelari contro 27 soggetti italiani, olandesi, spagnoli e colombiani è ora pendente in fase di udienza preliminare essendo stato chiesto il rinvio a giudizio dei 14 imputati detenuti in Italia (alcuni dei quali estradati dalla Spagna a seguito di emissione di MAE).
Si tratta di una vasta attività di contrasto relativa ad un traffico internazionale cocaina da Panama, Santo Domingo, Bolivia, Brasile, Ecuador verso Italia e Olanda (effettuata con occultamento della cocaina su container) e di hashish dal Marocco. Le indagini, iniziate nel dicembre 2010 e conclusesi circa due anni dopo hanno portato al sequestro di kg. 93 complessivi di cocaina (sequestrata in fase di importazione in sei distinti sequestri) e di kg. 22 di hashish (sequestrata in un unico sequestro, all’interno del territorio nazionale). Va segnalata la presenza di levamisolo (in percentuali variabili tra il 5,3 e il 20% circa) in tutte le partite di cocaina sequestrate giunte tramite container (occultata all’interno degli stessi in borsoni contenenti fino a 25 chili di sostanza).
Procedimento penale n. 1745/2011/21 a carico di Pineiro Fernandez Elias + 6, indagati, per i reati di cui agli artt. 73-80 e 74 DPR 309/90, in relazione ad un traffico internazionale di cocaina gestito da spagnoli e italiani. Nelle indagini ha operato un agente “undercover” (vi è stato un sequestro di 50 chili di cocaina a fine marzo 2011). Vi è stata una sentenza del GUP in data 10-1-2013 di condanna per quattro imputati spagnoli e di assoluzione in udienza preliminare per tre imputati italiani.
Procedimento penale n. 4743/2011/21, a carico di numerosi soggetti per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 in relazione ad un traffico di cocaina da Santo Domingo e Spagna verso Genova posto in essere dal 2007 al 2010 da dominicani e italiani. Vi sono stati sequestri per complessivi oltre 10 kg. di cocaina. A seguito di alcuni stralci, è intervenuta una sentenza del GIP il 13-6-2013 di condanna per cinque imputati.
La gestione del traffico di hashish, poi, da parte di soggetti marocchini è spesso emersa come assolutamente autonoma: sia nella fase di importazione che nello smercio all’ingrosso in Italia verso altri soggetti marocchini. In sostanza i marocchini utilizzano italiani o spagnoli solo per il trasporto o al più effettuano cessioni all’ingrosso nei loro confronti. Per altro è emerso anche il basso costo in Marocco della sostanza stupefacente, e ciò consente di “ammortizzare” le perdite dovute ai pur consistenti sequestri.

In particolare si evidenzia :
Procedimento penale n. 13114/2009/21 (Op. Turnè) a carico di 18 indagati (13 persone di nazionalità marocchina e di 5 italiani), 14 dei quali sono indagati per il reato di associazione finalizzata al traffico di hashish, ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e tutti per delitti di cui all’art. 73 ovvero 73-80 D.P.R. 309/1990. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 350 chili di hashish.
Vi è stata una sentenza di condanna del GUP del 28-3-2013 contro dieci imputati.
Procedimento penale n. 4702/2009/21 a carico di 45 cittadini senegalesi, un albanese, un nigeriano e 10 italiani per circa 150 cessioni di sostanze stupefacenti, oltre che per la fattispecie associativa
Dopo la effettuazione di uno stralcio per le posizioni di altri 29 soggetti imputati solo per spaccio di sostanze stupefacenti, è stata di recente eseguita una articolata misura cautelare (la cui richiesta era stata formulata da molto tempo) con la emissione anche di un MAE per un senegalese.

IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
La rilevanza per le attività della criminalità organizzata dei porti esistenti nel distretto, e di quello di Genova in particolare, emerge anche dai non molti procedimenti pendenti per traffico illecito organizzato di rifiuti, che attraverso tale via sono destinati alla Cina e ad altri Paesi orientali. La DDA di Genova viene all’evidenza nel corso del periodo di riferimento per una serie di indagini che hanno ad oggetto il traffico illecito di rifiuti divenuto di competenza distrettuale dall’agosto 2011 che evidenzia come il territorio è crocevia anche di reati ambientali di particolare gravità.

Si segnalano in particolare :
Procedimento penale n.14987/2011/21 a carico di DI CATALDO SAVINO per esportazione di materie plastiche dal porto di Genova Voltri verso la Cina Popolare ad opera di soggetto non titolare di licenza AQSIQ.
Si tratta di ben 24 container per oltre 50 tonnellate di materiale. I container sono stati finalmente ritirati dalla ditta DL che aveva effettuato la spedizione e sono state pagate le spese di custodia.
Indagini concluse dopo l’esecuzione di perquisizioni, ora in fase di notifica degli avvisi di conclusione delle indagini.
Procedimento penale n. 12888/2012/21 a carico di MAMBELLI MIROCO e FENG JIN YAN per esportazione di materie plastiche dai porti di Genova Voltri, Ravenna, Trieste verso la Cina Popolare da parte di soggetto munito di falsa licenza AQSIQ. I numerosi container, solo parte dei quali era stata sequestrata, sono stati dissequestrati e le indagini si sono concluse dopo l’esecuzione di alcune perquisizioni. A breve vi sarà l’emissione degli avvisi di conclusione delle indagini.