DEDUCIBILITA' DELLE DONAZIONI PERSONALI O DI IMPRESE
Nei confronti delle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 - il privato e/o l’impresa che effettua una donazione può decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.
In particolare, i privati possono:
a. dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);
b. detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Per quanto invece concerne le imprese:
a. E’ possibile dedurre dal reddito d’impresa complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
b. E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
IMPORTANTE:
in tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, necessario conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire:
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
- le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
- l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.
Sono agevolabili fiscalmente solo le donazioni effettuate tramite sistemi bancari (carte di credito, bonifici, RID) o elettronici (es. borsellini elettronici) e bollettini postali.