Se il carico pesante (quello definitivo, quello che mette, oltre ogni ragionevole dubbio, la parola “fine” a questa storia) deve ancora venire, la Procura di Savona lo ha fermato, il GULLACE Carmelo.
Arrestato all'alba e spogliato dei beni intestati fittiziamente a moglie (complice) e figlie. Dal 6 marzo 2015 il GULLACE Carmelo detto “Nino” (e “Ninetto”) è dietro le sbarre, l'unico posto che gli è consono. Ci è finito in mutande (come quando tentò di scappare dalla perquisizione della Guardia di Finanza, lungo la collina retrostante la Villa di Toirano). Lui che si credeva intoccabile è finito con i ferri ai polsi... Questa volta la fuga di notizie non lo ha salvato...
Noi, come Casa della Legalità, l'avevamo giurato: azione dopo azione, denuncia dopo denuncia, lo avremmo portato dove deve restare sino all'ultimo suo respiro: il carcere.
Le sue minacce ed intimidazioni non ci hanno fermato.
Abbiamo continuato, anno dopo anno, ininterrottamente, ad indicarlo al pubblico disprezzo, incrinando così la cappa di omertà e terrore che lo proteggeva. Abbiamo denunciato fatti e cointeressenze a Reparti e Magistratura, portando così un contributo doveroso per schiacciarlo.
Più sentivamo le intercettazioni che dicevano che se i suoi uomini prendevano Abbondanza (presidente della Casa della Legalità) lo ammazzavano, più si è andati avanti, a testa alta, a viso aperto, senza cedere terreno o tempo.
Ancora di recente si lamentava presso il Tribunale di Genova del fatto che Abbondanza continuasse a non mollare la presa su di lui...
Oggi, 6 marzo 2015 il GULLACE è in carcere! La Procura di Savona (che non può procedere, quale procura ordinaria, per 416 BIS) ha chiesto ed ottenuto il suo arresto per usura, tentata estorsione, estorsione e intestazione fittizia dei beni, mettendo in evidenza la collocazione dello stesso GULLACE in un inequivocabile contesto di criminalità organizzata.
Il GIP del Tribunale di Savona in 10 pagine di Ordinanza di Custodia Cautelare sintetizza un quadro accusatorio netto, preciso e pesante. [Nel riportare i passaggi dell'OCC si omissano i nomi delle vittime]
Primo capo di imputazione: “perché quale corrispettivo del prestito di € 50 mila euro, erogato nel corso del 2010 e fino ai primi mesi del 2011, si faceva promettere da (...omissis...) somme a titolo di interessi dell'importo variabile fra il 10 e il 5% mensile, con un tasso annuo pari al 120 – 60%, adducendo di doverle corrispondere a terze persone; con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona in stato di bisogno nello svolgimento di attività di impresa; in Albenga, Toirano, Borghetto S.Spirito e zone limitrofe nelle date specificate sopra, in permanenza alla data odierna”.
Secondo capo di imputazione: “perché, essendo condannato per rati di criminalità organizzata e già sottoposto a misura di prevenzione, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, assumeva la veste di socio di fatto, attribuendo fittiziamente ai soci (...omissis...) e (...omissis...) la titolarità della propria quota del 40% nella società ARFRA SAS nella quale aveva di fatto investito senza comparire, la somma di 130 mila euro; in Albenga, fra la fine 2009 e i primi mesi del 2011”.
Terzo capo di imputazione: “perché con minacce, facendolo contattare in svariate occasioni per appuntamenti, affermando che gli interessi era dovuti in favore di terze persone, costringendo (...omissis...) a corrispondergli gli interessi usurari pattuiti, compiva atti idonei in modo non equivoco ad ottenere l'ingiusto profitto con altrui danno; in Albenga, Borghetto e comunque nella Provincia di Savona dal settembre 2014 alla data odierna”.
Quarto capo di imputazione: “perché in corrispettivo del prestito di € 80 mila, erogato nel corso del 2007, si faceva promettere da (...omissis...) somme a titolo di interessi, che a suo dire doveva corrispondere a terze persone, del 10% mensile, con un tasso annuo pari al 120% e si faceva effettivamente corrispondere non meno di 100 mila euro; con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persone in stato di bisogno nello svolgimento di attività di impresa; in Albenga, Borghetto S.Spirito e zone limitrofe in permanenza alla data odierna”.
Quinto capo di imputazione: “perché rivolgendo ripetute minacce, facendolo seguire e contattando ripetutamente, recandosi presso la abitazione della vittima in presenza del foglio minore di età, in una occasione colpendolo con uno schiaffo, si faceva consegnare da (...omissis...) somme a titolo di interessi usurari; nella provincia di Savona, dell'agosto 2014 fino alla data odierna”
Sesto capo di imputazione: “perché essendo stato condannato per reati di criminalità organizzata e già sottoposto a misura di prevenzione, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuiva fittiziamente a CASSANI Paolo la disponibilità di denaro e di rapporti giuridici, ed in particolare:
- nell'anno 2007 consegnava la somma di € 40 mila a CASSANI Paolo che lo versava con bonifico o assegno a (...omissis...), mutuataria della somma, la quale sottoscriveva contratto preliminare per la cessione di immobili di sua proprietà con CASSANI Paolo, al quale veniva attribuita fittiziamente la veste di promissario acquirente, essendo il vero titolare del rapporto giuridico lo stesso GULLACE;
- nell'anno 2007, avendo effettuato il prestito della somma di € 80 mila euro a favore di (...omissis...), faceva sottoscrivere al predetto debitore un contratto preliminare con cui il primo si impegnava a vendere a CASSANI Paolo un immobile in Calizzano, attribuendo fittiziamente a CASSANI la veste di promissario acquirente, essendo il vero titolare del rapporto giuridico lo stesso GULLACE;
nella provincia di Savona nel corso del 2007”.
Settimo capo di imputazione: “perché svolgeva nei confronti del pubblico una delle attività previste dall'articolo 106 (concessione di finanziamenti) senza essere iscritto nell'elenco di cui al medesimo articolo; in particolare, in taluni casi avvalendosi di intermediari ed assumendo garanzie reali, concedeva prestiti per circa € 180 mila a (...omissis...), in parte ottenendo quale corrispettivo la attribuzione di quote delle società in parti per interessi; concedeva prestiti dell'importo di € 80 mila a (...omissis...) e di € 40 mila a (...omissis...), ottenendo garanzie reali; concedeva prestiti per importo non noto a (...omissis...); in Toirano, Borghetto S.Spirito, Albenga, nella provincia di Savona dal 2007 alla data odierna in permanenza”
Quindi il GIP di Savona, nel provvedimento di custodia cautelare a carico del GULLACE, osserva:
“1. Il presente procedimento prende le mosse dalla intercettazioni effettuate nell'ambito di altra indagine per il reato di usura. Le intercettazioni sulle utenze utilizzate da (...omissis...) conducono ad individuare l'attività usuraria svolta dal GULLACE Carmelo nei confronti di diverse persone offese.
Sin dalle prime intercettazioni è apparso evidente che il GULLACE è persona estremamente cauta nell'intrattenere rapporti telefonici con i suoi debitori e si serve spesso di terze persone (ACCAME Fabrizio, MARASCO Giovanni oltre alla moglie FAZZARI Giulia) anche per concordare appuntamenti o mandare messaggi.
(...omissis...) è un agente immobiliare che 3-4 anni or sono ha intrapreso un'operazione immobiliare diretta alla realizzazione di un capannone artigianale in un terreno appositamente acquistato. Oltre a ricorrere al credito bancario, si è esposto nei confronti del GULLACE, conosciuto grazie all'amico (...omissis...) ed al fatto che i carotaggi nel terreno erano stati affidati alla società SAMOTER di cui il GULLACE era esponente.
Le intercettazioni mettono in evidenza gli elementi di fatto costitutivi dei reati di cui ai capi 1) e 3) commessi nei confronti del (...omissis...) ed appare evidente che le dichiarazioni poi rese della persona offesa, nascondono un tentativo di mitigare la posizione del proprio creditore.
Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche tra il (...omissis...) ed il GULLACE e tra il (...omissis...) e (...omissis...) emerge che la somma complessiva mutuata dal GULLACE alla fine del 2014 assomma a circa 50.000 euro, mentre gli interessi pattuiti ammontano quantomeno ad altri 70.000 euro, avendo lo stesso GULLACE preteso un interesse mensile di € 2.500,00. In data 28.10.2014 (...omissis...) e (...omissis...) parlano della somma mutuata di € 50.000,00, rimborsata per € 10.000,00, imputati dal GULLACE ad interessi. Dalla conversazione del giorno seguente tra il (...omissis...) ed il GULLACE si recava la conferma sull'importo iniziale di € 50.000,00. Dalla successiva ambientale del 7/11 emerge che gli interessi complessivi, ammontavano ad € 70.000,00, secondo il calcolo prudente del (...omissis...), ed a oltre 100.000,00 – non meno di € 2.500,00 al mese – per il GULLACE.
Tanto con il (...omissis...) quanto con il (...omissis...), l'indagato finge di avere preso i soldi in prestito da terze persone e che l'interesse da lui richiesto – e mai contestato dai debitori – sarebbe quello preteso da questi ignoti finanziatori. Si tratta chiaramente di un artificio utilizzato per mettere maggiore pressione ai debitori, i quali sanno benissimo che il denaro prestato è del GULLACE come suo è il profitto. Del resto non si vede per quale ragione il GULLACE si sarebbe dovuto indebitare con terze persone a tassi di usura, assumendo il rischio dell'insolvenza del (...omissis...) e del (...omissis...), senza alcun apprezzabile contropartita economica.
Di fronte alle obbiettive difficoltà del (...omissis...), il GULLACE lo va a trovare di continuo, passando a casa quando lui non c'è, incutendogli per ciò solo un forte timore e lo minaccia in più occasioni, ora velatamente (“Guarda che io non voglio […] io ti ho sempre rispettato, e non andiamo oltre”), ora in maniera più esplicita. Nella già citata conversazione del 29 ottobre, alludendo ai fantomatici creditori lo apostrofa con le parole “ma, si mi rovino io, guarda che tu passi pure dei problemi che, non è... […] non è che ti vado a denunciare... loro non ti vanno a denunciare che... (incomprensibile) tu forse non hai capito, io sono persona (incomprensibile) [...]” ottenendo dal (...omissis...), evidentemente succube, una dichiarazione di disponibilità a cedere il terreno oggetto dell'operazione immobiliare.
Le minacce del GULLACE non sono prese assolutamente alla leggera dal (...omissis...) e dal (...omissis...). Entrambi sono a conoscenza dei procedimenti che hanno coinvolto in passato il GULLACE per legami con la criminalità organizzata calabrese: le intercettazioni consentono di cogliere il (...omissis...) che, tra sé e sé e giunge a dire: “Non ho più voglia di vivere, basta, andate a fanculo tutti”.
Inizialmente il GULLACE chiede al (...omissis...) di emettere un assegno da € 60.000,00. Quindi, come previsto dal (...omissis...), (“ti vuole ciucciare tutto il terreno”) e proposto dall'impaurita persona offesa i due cominciano a trattare la cessione del terreno. A questo punto i toni diventano più concilianti ed interviene LATTUCA, presumibilmente candidato a diventare l'ennesimo prestanome del GULLACE.
In sede di s.i.t. il (...omissis...) ha confermato gli elementi già pacificamente emersi dalle intercettazioni per quanto riguarda l'erogazione del prestito e la misura dell'interesse mensile richiesto ed accettato. Ha anche riferito – forse convinto di alleggerire la posizione del suo creditore – che vi era stata una precedente erogazione in contanti della somma complessiva di circa € 170.000,00, a fronte della quale i due avevano concordato una compartecipazione del GULLACE agli utili dell'operazione immobiliare con una quota tra il 30 ed il 40%.
Così ricostruita in fatto la vicenda concernente le erogazioni in favore del (...omissis...), appare dimostrata la sussistenza dei reati contestati ai capi 1), 2) e 3).
La misura dell'interesse concordato non è stata calcolata nel dettaglio ma appare ampiamente superiore ai tassi soglia degli ultimi anni tanto se si prende a parametro l'interesse del 5% mensile, menzionato dal GULLACE e riferito in sede di s.i.t. dalla persona offesa, quello inferiore, proposto dallo stesso debitore, di 70.000 in tre anni contro 50.000 imprestati (140% in tre anni, più del 40% su base annua).
Sussistendo il delitto di usura, la pretesa alla restituzione si connota come radicalmente illecita e sfornita di azione e pertanto, alla stregua di un costante indirizzo di legittimità, la minaccia diretta al pagamento integra il delitto di estorsione nella forma tentata. Nessun dubbio può essere sollevato sull'idoneità degli atti visto l'atteggiamento di grave timore e sottomissione del (...omissis...) di fronte alle minacce dell'indagato.
Nel patto di compartecipazione agli utili, siglato in assenza di un qualunque accordo formale che facesse figurare il GULLACE quale reale erogatore della somma ed avente diritto agli utili è ravvisabile una tipica operazione di attribuzione fittizia della titolarità di somme di denaro. Il fine perseguito dal GULLACE, già sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi dell'abrogata L. 575/65 in quanto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso e condannato per il reato di cui all'art. 416 C.P. non poteva che essere quello di evitare in ogni modo la titolarità di redditi o beni che potessero essere assoggettai a confisca ex art. 12 sexies L. 356/92.
2. I capi 4) e 5) concernono le condotte usurarie e estorsive poste in essere dal GULLACE nei confronti di (...omissis...).
Analogamente a quanto evidenziato in relazione alla posizione di (...omissis...), l'erogazione dei prestiti, la natura usuraria dei tassi praticati e le minacce utilizzate per costringere la vittima al pagamento risultano autonomamente in maniera univoca dalla intercettazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa.
Le conversazioni trascritte nell'annotazione finale, frutto della captazione telefonica ed ambientale (quest'ultima anche mediante microspia inserita nell'apparecchio del (...omissis...)), evidenziano come la persona offesa sia quotidianamente assillata dalle richieste di pagamento del GULLACE, che egli evidentemente non è in grado di soddisfare. Promette continuamente dei pagamenti, inventando delle scuse per l'inadempimento e cercando di rimandare di giorno in giorno. Altrettanto evidenti sono le modalità con cui il GULLACE tenta sistematicamente di mascherare la sua posizione di creditore mediante il ricorso a prestanome.
Inizialmente i due concordano dei pagamenti in contanti mediante prelievi allo sportello di non più di 1000 euro alla volta. Quindi il (...omissis...) si impegna ad effettuare un bonifico online da un conto monegasco ed ottiene dal GULLACE le coordinate di un conto bancario intestato alla ditta di tale BASOC ION, padre della compagna di LATTUCA. Quest'ultimo ha la diretta disponibilità del conto, tant'è che è in grado di controllarlo quotidianamente ed agisce apertamente nell'interesse del GULLACE. Per giustificare la somma, lo stesso GULLACE dice di indicare nella causale che si tratta di caparra per l'acquisto di un alloggio. Ciò al chiaro fine di poter giustificare il versamento a posteriori.
In seguito, di fronte al tergiversare del (...omissis...), il LATTUCA ed il GULLACE gli propongono di pagare con assegni circolari italiani o francesi. Nel frattempo, il 10.11.2014 il (...omissis...) riferisce al (...omissis...) che “...io sono stato dietro al capitale e agli interessi, poi... a parte che gli interessi si mangiavan sempre il capitale non so, sicuramente più di 100 (cento), 120 (centoventi) glieli ho ridati” sottolineando che la misura del tasso di interesse praticato dal GULLACE era talmente elevata che le, pur cospicue, somme restituite non impedivano la continua crescita della somma complessiva richiesta. Ancora più esplicita, al di là della prosa frammentata, la conversazione di due giorni successiva nella quale (...omissis...) riferisce ad (...omissis...): “...80.000 mila... 80.000 mila che praticamente gli ho fatto ancora... mi ha dato, addirittura avuto un... dal notaio CORSINI avevo fatto su una casa... 80.000 mila praticamente da rendere 100 dopo un mese se non si sarebbe fatto rivalsa su una casa, poi alla fine siccome non poteva farsi la rivalsa sulla casa, gli avevo reso 140 e poi belin ha rimesso ancora 46 che gli ho cominciato già a dare, adesso chiede ancora 25/26... che non esista più... pi alla fine 80... 160!”.
A fronte di tali evidenze (...omissis...) viene sentito in data 9.1. e 16.1.2015. Il secondo verbale ha ad oggetto i rapporti di debito/credito con il GULLACE.
Riferisce che negli anni 2006-2007 aveva avuto una grave crisi di liquidità e, su consiglio di Paolo CASSANI, si era rivolto al GULLACE domandandogli un prestito di € 80.000,00 da restituire in due mesi. Questi gli aveva detto di non avere la disponibilità della somma ma di poterla ottenere da terzi che avrebbero preteso l'interesse del 10% mensile. Successivamente aveva avuto bisogno di altro denaro ed il GULLACE gli aveva prestato altri 40.000,00 euro, a garanzia dei quali aveva preteso la sottoscrizione con il CASSANI, quale prestanome, di un preliminare di vendita di un alloggio a Calizzano. Sempre nel 2007 aveva chiesto ed ottenuto altri 30.000 e 10.000 euro, versati dal GULLACE in contanti come precedenza.
Nel periodo successivo aveva iniziato a pagare i debiti così contratti, corrispondendo al GULLACE una somma “non inferiore ad € 100.000” ma comunque insufficiente a coprire gli interessi e ad impedire che il debito complessivo continuasse a lievitare.
Le dichiarazioni del (...omissis...) riscontrano pienamente le emergenze delle intercettazioni, costituendo, come si è detto, autonoma prova del delitto di usura ascritto al GULLACE.
E' anche dimostrato il delitto di estorsione, nella forma consumata, essendo provata la dazione di somme (quantomeno i 500.000,00 pesos argentini consegnati in data 10.11.2014) da parte della persona offesa in conseguenza delle pressanti minacce.
Al riguardo va ribadito in questa sede il dato di comune esperienza secondo cui il valore intimidatorio di una frase non dipende esclusivamente dai vocaboli adoperati ma dal soggetto che li pronuncia e dal contesto complessivo in cui questi vengono pronunciati. In concreto le conversazioni intercettate mettono in evidenza il grave stato di agitazione del (...omissis...) ad ogni incontro con il GULLACE, essendo il primo perfettamente a conoscenza dei trascorsi processuali dell'indagato per gravi delitti di criminalità organizzata. Al riguardo è estremamente significativa la conversazione del 23.10.2014 nella quale (...omissis...) si sfoga con il (...omissis...) che gli chiede come sia andato l'incontro con il suo creditore: “... male, malissimo. Gli ho detto ci vediamo... non so come (incomprensibile), io (incomprensibile) cinquemila (5000), lunedì, lunedì sera, alle sette... (incomprensibile) M'ha preso qua, m'è arrivato addosso, capisci...
[Sogg.2]: sì sì ho capito
[Sogg.1]: m'è arrivato addosso, e poi voleva sapere, “poi mi devi portare”... perciò tu fino a lunedì sei tranquillo, perché mi ha detto “poi mi devi fare vedere dov'è sta (...omissis...)” e una cosa e un'altra. E io gli ho detto “va bene, poi magari”.
Tra le minacce più subdole ed efficaci c'è quella del 27.10.2014, quando il GULLACE si reca a casa del (...omissis...) quando vi è la figlia minorenne da sola.
Altre volte il GULLACE è più esplicito come, ad esempio, quando dice: “(...omissis...) non mi fare arrivare a condizioni che io posso farti preoccupare” o ancora “non mi portare a condizioni che qualche giorno io ti, ti mando io all'ospedale, va bene?”, fino al 14.1.2015 quando colpisce la persona offesa, spintonandola e forse schiaffeggiandola.
Un tale quadro intimidatorio costante costituisce premessa essenziale del pagamento e comunque atto idoneo inequivocamente diretto ad ottenere i corrispettivi usurari.
3. Al capo 6) si contesta il delitto di cui all'art. 12 quinquies commesso nel 2007 in relazione a due specifiche operazioni immobiliari.
La prima è consistita nell'erogazione un prestito pari ad € 40.000 in favore di (...omissis...) che versava in difficoltà economiche, a garanzia del quale il GULLACE fece sottoscrivere alla donna un contratto preliminare con il suo prestanome Paolo CASSANI.
La vicenda è confermata dalle dichiarazioni della stessa (...omissis...), di (...omissis...) e di (...omissis...), avvocato in pensione che ha collaborato con lo studio Battaglieri nella causa per revocatoria intentata dalle banche contro (...omissis...).
L'unica divergenza tra le versioni del (...omissis...) e quella della (...omissis...) è costituita dal fatto che la (...omissis...) parla degli immobili di Ceriale come di beni realmente propri, mentre il (...omissis...) dice che si tratta di fabbricati intestati fiduciariamente al defunto marito della (...omissis...).
La divergenza è irrilevante in relazione ai rapporti con il GULLACE e ben si può spiegare tenuto conto delle diverse posizioni dei due dichiaranti ed anche al fatto che dovrebbe essere ancora pendente l'azione promossa contro la (...omissis...) dalle banche creditrici.
La prospettazione accusatoria trova pieno riscontro nelle intercettazioni telefoniche, da cui emerge:
a) l'esistenza attuale di un credito del GULLACE (non del CASSANI) verso la (...omissis...);
b) il verificarsi di un incontro in data 27.10.2014 tra il GULLACE e la (...omissis...), che vi si reca molto intimorita e si fa accompagnare dall'avvocato (...omissis...);
c) l'esistenza del preliminare sottoscritto dalla (...omissis...) e non più nelle due mani perché presumibilmente trattenuto dal GULLACE.
Ulteriore conferma è emersa dagli accertamenti bancari che hanno fornito prova del rilascio, da parte della filiale di Albenga del Banco di San Giorgio, in data 20.12.2007, di assegni circolari a favore di (...omissis...) per l'importo complessivo di € 35.000,00 richiesti da CASSANI Paolo. Il fatto che si sia trovata prova documentale per € 35.000,00 anziché per 40.000 non inficia l'attendibilità della dichiarante, posto che il restante importo potrebbe esserle stato versato per contanti o con altro mezzo. E' anche possibile che, visto il tempo trascorso, possa avere dimenticato dei dettagli, non anche che possa sbagliarsi sulla persona del reale creditore con il quale ha ancora rapporti.
Del tutto analoga l'operazione conclusa dal GULLACE con il (...omissis...) - sempre nell'anno 2007 – allorché l'indagato, prima di erogare uno dei prestiti di cui si è detto in precedenza, pretese ed ottenne la sottoscrizione di una promessa di vendita relativa ad un alloggio in comune di Calizzano tra il (...omissis...) ed il CASSANI.
[…] L'intestazione fittizia di un contratto preliminare di compravendita appare funzionale all'elusione delle norme in materia di misure di prevenzione, sia perché determina l'occultamento di una parte delle disponibilità economiche che potrebbero risultare sproporzionate ai redditi leciti, sia perché è idonea a sottrarre beni o crediti alla confisca di prevenzione.
Si è giù evidenziato, in relazione al reato di cui al capo 2) che la finalità perseguita dal GULLACE nel ricorrere sistematicamente a dei prestanome deve essere messa in stretta relazione ai procedimenti penali e per misure di prevenzione cui lo stesso è stato sottoposto in passato, sicché è provato in via indiziale il dolo specifico del reato contestato.
[…]
4. Sussistono gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al reato di cui all'art. 132. L. 385/93 contestato al capo 7.
E' pacifico, per quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, che il GULLACE ha erogato prestiti nei confronti di una pluralità di soggetti che non avevano con lo stesso alcun legame e che si sono rivolti a lui semplicemente grazie al passaparola.
Al di là del numero concreto dei fruitori dell'attività finanziaria, si deve dunque evidenziare che questa è stata svolta nei confronti di una cerchia potenzialmente indeterminata.
[...]
5. Sussistono esigenze cautelari...
Quanto al primo profilo deve considerarsi il grave timore che tutti i dichiaranti hanno manifestato nei confronti dell'imputato insieme alle minacce e le occasionali violenze poste in essere dallo stesso. E' ragionevole pensare che il GULLACE, se lasciato libero o sottoposto ad una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, potrebbe direttamente condizionare la genuinità delle future dichiarazioni delle persone offese.
In relazione al pericolo di reiterazione criminosa occorre semplicemente evidenziare da un lato, la continuatività dell'attività usuraria esercitata e, dall'altro, le gravi condanne definitive per i delitti di associazione per delinquere (anni cinque di reclusione) e di detenzione di stupefacenti (anni sette e mesi quattro di reclusione) oltre alla passata sottoposizione a misure di prevenzione personale e patrimoniale perché indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso.
Anche nella presente indagine sono emersi elementi indiziari inducono a ritenere l'esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata. In data 27.11.2014 il GULLACE rientra da Milano con il suo autista e factotum ACCAME Fabrizio e i due conversano su una sorta di riunione che è stata verosimilmente la ragione del viaggio. L'esatta finalità dell'incontro non è chiara ma si legge nella trascrizione che sarebbero stati interessati anche dei calabresi ed un napoletano, che qualcuno potrebbe fare una “brutta fine”. Si comprende anche che ci deve essere stato qualche momento di tensione se è vero che l'ACCAME dice di avere pensato: “qua non ne usciamo stavolta”.
La misura carceraria è l'unica idonea alla tutela delle esigenze cautelari, adeguata alla gravità del fatto e proporzionata alla pena verosimilmente irroganda, mentre gli arresti domiciliari non sarebbero adeguati poiché di fatto consentirebbero eventuali attività intimidatorie e la protrazione dell'attività criminosa, mendiate momentanee trasgressioni o tramite i numerosi collaboratori di cui dispone il GULLACE.”
In parallelo alla misura di custodia in carcere del GULLACE, il GIP ha disposto il sequestro finalizzato a confisca di diversi beni, per un valore di oltre 2 milioni di euro, tra cui:
- tre autovetture, due intestate al GULLACE ed una all'ACCAME;
- quote societarie della "CO.MI.TO. SRL" per 48.071,81 € intestate a FAZZARI Giulia;
- quote della “LIGURIA 2000 soc. coop.” per 500 € intestate a FAZZARI Giulia;
- quote della “GI.ERRE SRL” per 5.000 € intestate a FAZZARI Giulia;
- quote della “CONCEPT di ACCAME Fabrizio & C sas” per 5.000 € intestate all'ACCAME;
- terreni in Borghetto Santo Spirito e Toirano intestati a FAZZARI Giulia;
- la villa di Via Costa 17 a Toirano intestata a GULLACE Celeste e GULLACE Concetta Valentina;
- fabbricato di Via Gioco s.n.c. a Cittanova intestato a GULLACE Celeste;
oltre ad eventuali disponibilità bancarie, postali, titoli di credito, crediti vantati presso terzi e qualsiasi forma di investimento mobiliare; eventuali altre quote di partecipazioni societarie; eventuali altri beni mobili ed immobili trascritti in pubblici registri non conosciuti precedentemente ma emersi durante l'esecuzione del provvedimento cautelare; altri beni che, per la loro tipologia, quantità e valore, possano essere verosimilmente qualificati come investimento di capitali illecitamente costituiti; che siano intestati al GULLACE Carmelo, a FAZZARI Giulia, a GULLACE Celeste, GULLACE Concetta (Valentina), ad ACCAME Fabrizio, a DELLA VALLE Serafina, nonché fittiziamente intestate a terze persone ma di fatto riconducibili ai predetti e di cui emerge l'esistenza in sede di esecuzione del provvedimento in questione.
Nel provvedimento del GIP vi è anche conferma di quanto aveva denunciato la Casa della Legalità in merito all'intestazione fittizia della Villa di Via Costa 17 a Toirano. Infatti si legge:
“L'annotazione in data 20.1.2015 della Direzione Investigativa Antimafia di Genova – che deve essere in questa sede integralmente richiamata – evidenzia sia i beni di cui i tre indagati [oggetto del provvedimento di sequestro, GULLACE Carmelo, FAZZARI Giulia ed ACCAME Fabrizio, ndr] risultano intestatari o avere la disponibilità, sia la sproporzione del valore degli stessi rispetto ai redditi ed alle attività economiche...
In relazione alla posizione dei coniugi GULLACE – FAZZARI e delle figlie Concetta [Valentina, ndr] e Celeste, vengono prese analiticamente in esame tutte le fonti di reddito lecite dichiarate a partire da un'epoca piuttosto risalente, gli introiti ed esborsi dovuti all'acquisto ed alienazione di cespiti immobiliari, insieme alle spese per ordinario mantenimento del nucleo familiare, ricavate su basi statistiche, nonché alcune specifiche spese, come quelle relative alla ristrutturazione della casa familiare [gli ultimi lavori effettuati sono stati realizzati dalla nota CI.SA. SRL degli SCIGLITANO ma di fatto del GULLACE, ndr].
La somma algebrica di tali valori, computata a partire dal 1989 … evidenzia un costante e progressivo passivo che rende presumibilmente ingiustificata la titolarità o la disponibilità dei beni attualmente presenti nel patrimonio della coppia e delle figlie.”
Fin qui i Provvedimenti del GIP di Savona, richiesti dalla Procura dopo l'indagine coordinata dal P.M. Pelosi ed eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona e dal Centro Operativo D.I.A. di Genova.Ed ora, come nostra abitudine, qualche dettaglio e richiamo a quanto si era già indicato anche pubblicamente, partendo da qualche foto...
Il GULLACE Carmelo con il fratello Elio e l'ACCAME Fabrizio
Il GULLACE Carmelo con il fratello Elio, gli SCIGLITANO e l'ACCAME
Il GULLACE Carmelo, con il fratello Elio ed il MARASCO Giovanni
Il MARASCO Giovanni (alla cui stazione di benzina, praticamente tutti i giorni, ci passava ore l'ACCAME)
Il GULLACE Carmelo con la FAZZARI Giulia dai "SAPORI DI MARIA" (GI.ERRE SRL)
Le due figliole Celeste (nome in onore del padre del Carmelo morto ammazzato a Cittanova con la terra in bocca) e Concetta (nome in onore della madre del Carmelo, meglio conosciuta come Valentina)
GULLACE Celeste
GULLACE Concetta - Valentina
L'ACCAME in campagna elettorale ad Albenga, nel 2014, per CANGIANO Sindaco
Prima di tutto sul “non sapevo” del CANGIANO Giorgio, sindaco di Albenga...
Il “non sapevo” lo racconti agli sprovveduti. Come abbiamo già ricordato prima (ben prima delle elezioni amministrative del 2014 ad Albenga) era noto chi fosse ACCAME Fabrizio, ovvero un soggetto operante per FAMELI Antonio, GULLACE Carmelo e PRONESTI' Antonello. Era scritto nero su bianco nell'Ordinanza di Custodia Cautelare dell'Operazione “CARIOCA”. Lo abbiamo anche ricordato prima delle elezioni e CANGIANO (nella foto accanto al recente Palio dei Rioni di Albenga accanto all'ACCAME)restò in silenzio! Quindi non dica che non si poteva sapere a chi fosse legato l'ACCAME...
Poi, come dimostrano anche i nostri monitoraggi del territorio, di cui si sono pubblicate qualche foto, sedi di riunioni della cosca erano in territorio di Leca di Albenga come di Ceriale. Qui anche incontri alla luce del sole dei GULLACE con l'ACCAME...
Inoltre della presenza della 'ndrangheta e della cosca dei GULLACE il CANGIANO Giorgio non può dire che “non sapeva”. CANGIANO Carlo, suo fratello (e socio in Studio) è stato a lungo fidanzato con la GULLACE Martina, figlia di Elio GULLACE – fratello del Carmelo - affiliato alla 'ndrangheta, come riportato anche da Atti di conoscenza pubblica.
E' chiaro che il “non sapevo” e “non potevamo sapere” non sta in piedi, così come non reggevano le sue dichiarazioni post elezioni secondo cui la 'ndrangheta ad Albenga ed hinterland non esiste.
Andiamo oltre e passiamo alla “GI.ERRE. SRL”. Questa società (così come le altre del nucleo GULLACE-FAZZARI) la indicammo come Casa della Legalità, diversi anni fa, formalmente, con ampia documentazione di supporto, in dettagliata richiesta di misure alla Prefettura e Procura di Savona. Questa era l'ultima creatura del sodalizio per cercare di continuare ad operare nell'ambito degli appalti e lavori pubblici (non a caso poi fecero richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura). Hanno lavorato, ad esempio, certamente per il COMUNE DI CERIALE (Amministrazione FAZIO, quello imputato con il NUCERA Andrea per la maxi lottizzazione abusiva della T1 di Ceriale... quel NUCERA Andrea dalle pesanti cointeressenze proprio con i GULLACE-FAZZARI). Lo hanno fatto per lo “SPIANAMENTO, GRIGLIATURA E PULIZIA SPIAGGE COMUNALI” con incarico (affidamento in economia – cottimo fiduciario) della primavera 2014, per 24.900,00 euro.
La "GI.ERRE SRL" è soprattutto l'impresa che aveva attivato il punto vendita “I Sapori di Maria” a Borghetto S.Spirito di cui più volte abbiamo scritto (vedi ad esempio qui e qui).
Per ora ci fermiamo qui... il resto più avanti (nel frattempo date un occhio allo speciale sul GULLACE e sodali)