Dell'Utri, la sentenza d'Appello di condanna (Ciancimino contraddittorio e Spatuzza inconsistente)

Dell'Utri, la sentenza d'Appello di condanna (Ciancimino contraddittorio e Spatuzza inconsistente)

Sabato 20 Novembre 2010 01:29 Ufficio di Presidenza
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Marcello Dell'Utri, ecco le motivazioni della Sentenza d'Appello
Da una rapida lettura della sentenza della Corte di Appello di Palermo su Marcello Dell'Utri è palese la conferma della responsabilità penale dello stesso per concorso esterno. E' stato il ponte tra Cosa Nostra e Berlusconi, a partire dai tempi dei Bontade. E' altrettanto chiaro che la stessa Corte evidenzia la non attendibilità di Massimo Ciancimino e di Gaspare Spatuzza, che qualcuno aveva presentato come i "portatori della verità". (in formato - .pdf e di seguito alcuni estratti sulle responsabilità accertate del Dell'Utri (comprese le conclusioni integrali) ed i passaggi su Ciancimino jr e Spatuzza...


Prima di tutto si confermano le responsabilità penali del Marcello Dell'Utri in quanto punto di contatto tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi per quei rapporti già accertati con Stefano Bontade:
"...Deve dunque ritenersi provato che l'imputato Marcello Dell'Utri, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà ed alle sue autorevoli conoscenze e parentele, ha svolto la contestata attività di "mediazione" operando come specifico canale di collegamento tra l'associazione mafiosa cosa nostra, in persona di Stefano Bontate, all'epoca uno dei suoi più autorevoli esponenti, e Silvio Berlusconi, imprenditore milanese in rapida ascesa economica in quella ricca regione, così ponendo in essere una condotta che ha apportato un consapevole e valido contributo al consolidamento ed al rafforzamento del sodalizio mafioso consistito nel procurare, con l'iniziativa dei due imputati, l'appettibile occasione di acquisire una cospicua fonte di guadagno "agganciando", come si vedrà per molti anni, una delle più promettenti realtà imprenditoriali di quel periodo che di lì a qualche anno sarebbe diventata un vero e proprio impero finanziario ed economico.
E' certamente configurabile pertanto a carico del Dell'Utri (e del Cinà) il contestato reato associativo, non potendo condividersi la tesi difensiva secondo cui l'imputato nell'occasione avrebbe agito non con l'animus dell'"agente assicurativo" di Cosa Nostra, bensì esclusivamente allo scopo di trovare una soluzione in grado di garantire la sicurezza dell'amico e dei suoi familiari pesantemente minacciati..."

Nelle conclusioni, che si riportano integralmente in riferimento a Dell'Utri, la Corte scrive:
"Va confermata invece, ancorchè solo parzialmente, la condanna di Marcello Dell'Utri in ordine all'unico reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nei limiti temporali e giuridici appresso esposti (assorbita l'imputazione ascritta al capo A) della rubrica in quella di cui al capo B) e limitatamente alle condotte commesse sino al 1992).
Risulta in conclusione provato, come in precedenza già osservato, che egli ha svolto, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà ed alle sue "autorevoli" conoscenze e parentele, un'attività di "mediazione" quale canale di collegamento tra l'associazione mafiosa cosa nostra, in persona del suo più influente esponente dell'epoca Stefano Bontate, e Silvio Berlusconi, così apportando un consapevole rilevante contributo al rafforzamento del sodalizio criminoso al quale ha procurato una cospicua fonte di guadagno illecito rappresentata da una delle più affermate realtà imprenditoriali di quel periodo, divenuta nel volgere di pochi anni un vero e proprio impero finanziario ed economico.
Va riaffermato che l'imputato non ha svolto solo un ruolo di collaborazione con l'imprenditore estorto al fine esclusivo di trovare soluzione ai suoi problemi, ma ha invece coscientemente mantenuto negli anni amichevoli rapporti con coloro che erano gli aguzzini del suo amico e datore di lavoro, incontrando e frequentando sia Gaetano Cinà che Vittorio Mangano, pranzando con loro ed a loro ricorrendo ogni qualvolta sorgevano problemi derivanti da attività criminali rispetto ai quali i suoi amici ed interlocutori avevano una sperimentata ed efficace capacità di intervento.
Non dunque un reato di "amicizia" per avere frequentato un soggetto dalle parentele "ingombranti" ed un esponente mafioso in ascesa, bensi il consapevole sfruttamento di quell'amicizia e di quel rapporto che gli consentivano di porsi in diretto collegamento con i vertici della potente mafia siciliana.
Marcello Dell'Utri ha così oggettivamente fornito un rilevante contributo all'associazione mafiosa cosa nostra consentendo ad essa, con piena coscienza e volontà, di perpetrare un'intensa attività estorsiva ai danni del facoltoso imprenditore milanese imponendogli sistematicamente per quasi due decenni il pagamento di ingenti somme di denaro in cambio di "protezione" personale e familiare.
Infatti, anche dopo la morte di Stefano Bontate nell'aprile del 1981 e l'ascesa in seno all'associazione mafiosa di Salvatore Riina, l'imputato ha mantenuto i suoi rapporti con cosa nostra specificamente adoperandosi, fino agli inizi degli anni '90, affinchè il gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi continuasse a pagare cospicue somme di danaro a titolo estorsivo al sodalizio mafioso in cambio di "protezione" a vario titolo assicurata.
Ciò Dell'Utri ha potuto fare proprio perché ha mantenuto negli anni, mai rinnegandoli ed anzi alimentandoli, amichevoli e continuativi rapporti con i due esponenti mafiosi in contatto con i vertici di cosa nostra i quali hanno accresciuto nel tempo il loro peso criminale in seno al sodalizio proprio in ragione del fatto che l'imputato ha loro consentito di accreditarsi come tramiti per giungere a Silvio Berlusconi, destinato a diventare uno dei più importanti esponenti del mondo economico-finanziario del paese, prima di determinarsi anche verso un impegno personale anche in politica.
Marcello Dell'Utri, dunque, per circa due decenni, ogni volta che l'amico imprenditore Silvio Berlusconi subiva attentati ed illecite richieste ad opera della criminalità organizzata, si è proposto come soggetto capace, in forza delle sue risalenti conoscenze, di risolvere il problema con l'unico sistema che conosceva, ovvero favorire le ragioni di cosa nostra inducendo l'amico a soddisfarne le pressanti pretese estorsive. Egli è divenuto dunque costante ed insostituibile punto di riferimento sia per Silvio Berlusconi, che lo ha interpellato ogni volta che ha dovuto confrontarsi con minacce, attentati e richieste di denaro sistematicamente subite negli anni, sia soprattutto per l'associazione mafiosa cosa nostra che, sfruttando il rapporto preferenziale ed amichevole con lui intrattenuto dai suoi due membri, Gaetano Cinà e Vittorio Mangano, sapeva di disporre di un canale affidabile e proficuo per conseguire i propri illeciti scopi non rischiando denunce ed interventi delle forze dell'ordine, quanto piuttosto con la garanzia di un esito positivo e dell'accoglimento delle proprie pretese estorsive.
Tale condotta dell'imputato, che anche per la sua sistematicità va fondatamente ritenuto abbia consapevolmente contribuito al consolidamento ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, integra dunque il contestato concorso nel reato associativo che deve tuttavia ritenersi sussistente solo fino ad epoca in cui, in forza delle risultanze acquisite, può ritenersi inconfutabilmente provato il pagamento da parte di Silvio Berlusconi delle somme richiestegli in favore di cosa nostra.
E' stato evidenziato come la critica ed approfondita disamina delle dichiarazioni dei collaboratori imponga di ritenere certamente provata la corresponsione, da parte del Berlusconi per il tramite di Dell'Utri, di somme di denaro a cosa nostra, fino al 1992, difettando invece elementi certi per affermare che ciò sia avvenuto anche negli anni successivi ed in particolare dopo la strage di Capaci e nel periodo in cui, dalla fine del 1993, l'imprenditore Berlusconi decise di assumere il ruolo a tutti noto nella politica del paese.
Mancano infatti per il periodo successivo al 1992 prove inequivoche e certe di concrete e consapevoli condotte di contributo materiale ascrivibili a Marcello Dell'Utri aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione criminosa.
Se infatti la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite impone che la prova da acquisìre ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa debba riguardare ogni singolo contributo apportato dall'agente ed alla sua portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione, risultando insufficiente ad integrare il reato una condotta che configuri mera "disponibilità" o "vicinanza", deve concludersi che per Marcello Dell'Utri il contributo penalmente rilevante apportato agli scopi dell'associazione è stato rappresentato, per le ragioni esposte, dalla comprovata condotta di mediazione, consapevolmente svolta per circa due decenni consentendo a cosa nostra di estorcere denaro a Berlusconi, con certezza protrattasi solo sino al 1992.
In difformità a quanto ritenuto dal primo Giudice, osserva infatti la Corte, all'esito dell'approfondita ed obiettiva analisi delle risultanze acquisite, che non sussiste alcun concreto elemento ancorchè indiziario comprovante l'esistenza di contatti o rapporti, diretti o indiretti, tra Marcello Dell'Utri ed i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, essendo risultato sostanzialmente inconsistente anche il contributo offerto nel presente giudizio di appello da Gaspare Spatuzza, le cui dichiarazioni, al di là del risalto mediatico oggettivamente assunto, si sono palesate prive di ogni effettiva valenza probatoria, sia per l'inutilizzabilità processuale delle mere deduzioni ed inammissibili congetture che hanno caratterizzato l'esame del predetto, sia soprattutto per la manifesta genericità dell'unico concreto riferimento alla persona dell'imputato.
La Corte infine ribadisce che l'obiettivo e rigoroso esame dei dati processuali acquisiti, costituiti prevalentemente da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non ha evidenziato prove certe idonee a supportare la grave accusa contestata a Marcello Dell'Utri di avere stipulato nel 1994 un accordo politico-mafioso con cosa nostra nei termini richiesti per la configurabilità della fattispecie di cui agli artt.110 e 416 bis c.p. nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato.
Non risulta infatti provato né che l'imputato Marcello Dell'Utri abbia assunto impegni nei riguardi del sodalizio mafioso, né che tali pretesi impegni, il cui contenuto riferito da taluni collaboranti (generica promessa di interventi legislativi e di modifiche normative) difetta di ogni specificità e concretezza, siano stati in alcun modo rispettati ovvero abbiano comunque efficacemente ed effettivamente inciso sulla conservazione e sul rafforzamento del sodalizio mafioso.
L'imputato va dunque assolto dall'imputazione ascritta, relativamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992, perché il fatto non sussiste.
Passando alle statuizioni concernenti la condanna dell'imputato, ritiene la Corte che debba essere accolta la richiesta subordinata della difesa di assorbimento in un unico reato associativo di natura permanente dei due contestati reati di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., escludendosi pertanto la continuazione ed il conseguente aumento di pena.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, qualora la condotta sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n.646, che ha introdotto la fattispecie criminosa di cui all'art.416 bis c.p., si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt.416 e 416 bis c.p. ed applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge 646/1982, della pena prevista dall'art.416 bis c.p. (Cass. Sez. II sentenza n.2963 dell'8/2/1996).
Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, invero, pur autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art.416 c.p., ne costituisce un'ipotesi specifica, in quanto la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti, analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere.
Ne consegue che, stante la natura permanente del reato associativo, tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale, è soggetta alla disciplina da questa dettata.
L'applicabilità dell'art.416 bis c.p. si estende pertanto anche a condotte che, pur inquadrabili nelle previsioni di detta norma, siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore e proseguite come nel caso in esame anche in epoca successiva, senza che ciò comporti la violazione dell'art.2 c.p., non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività, ma solo quello della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la quale altrimenti, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente sanzionabile, con svantaggio per l'imputato, in base alla più generica norma incriminatrice preesistente, costituita dall'art.416 c.p. (cfr. Cass. Sez. I sentenza n.80 del 30/1/1992).
Resta pertanto assorbito nel delitto di cui all'art.416 bis, quale reato progressivo permanente, il reato meno grave di associazione per delinquere eventualmente in precedenza già sussistente.
Giova inoltre rilevare come il momento consumativo dell'unico reato progressivo permanente, che in generale si verifica all'atto del recesso volontario del partecipe all'associazione, nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa, integrato dai singoli contributi apportati dall'agente agli scopi del sodalizio, deve individuarsi, anche per quanto rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione, nella data dell'ultimo contributo fornito dall'agente e dunque, per l'imputato Marcello Dell'Utri, nell'anno 1992.
Ritiene la Corte che all'imputato non possano riconoscersi le invocate circostanze attenuanti generiche in ragione sia del precedente penale da cui risulta gravato, sia soprattutto avuto riguardo all'estrema gravità della condotta criminosa addebitata concretatasi nell'avere apportato un contributo sistematico protrattosi nel tempo per circa due decenni all'associazione mafiosa cosa nostra, tra le più pericolose e ramificate organizzazioni criminali operanti nel nostro paese.
Ritiene la Corte che la pena da infliggere all'imputato, considerando l'esclusione della continuazione e la pronuncia parzialmente assolutoria, debba pertanto determinarsi in anni sette di reclusione che, pur superiore ai minimi edittali previsti dal reato aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art.416 bis c.p., risulta conforme ai parametri di cui all'art.133 c.p. ed adeguata in particolare alla rilevante gravità dei fatti contestati costituiti dall'instaurazione e dal mantenimento di stabili ed illeciti rapporti criminosi, dal 1974 al 1992, con l'associazione mafiosa cosa nostra e con alcuni dei suoi esponenti di maggiore rilievo.
Non merita accoglimento invece la richiesta di aggravamento della pena formulata con l'atto di appello incidentale proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo e reiterata dal P.G. nel presente giudizio di appello.
Il sostanziale e tutt'affatto irrilevante ridimensionamento, anche sotto il profilo del tempus commissi delicti, delle condotte criminose per le quali è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato, assolto invece per insussistenza del fatto da quella parte dell'imputazione, contestata e ritenuta provata dalla sentenza appellata, che addebitava a Marcello Dell'Utri la stipula con l'associazione mafiosa di un patto politico-mafioso, impone di non accogliere la richiesta di aggravamento del trattamento sanzionatorio formulata dal P.G. procedendo invece ad una pur contenuta riduzione della pena.
La sentenza appellata va confermata nel resto condannandosi l'imputato Marcello Dell'Utri alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo nei termini di cui al dispositivo."



In parallelo a quanto accertato dalla Corte in merito a Dell'Utri ed al suo ruolo "ponte", la Corte di Appello di Palermo ha anche dimostrato che le dichiarazioni dei Collaboratori di Giustizia vengono vagliate attentamente e non prese come oro colato. Se contraddittorie o prive di riscontro queste, anche se mediaticamente spacciate da alcuni come "verità assolute", non hanno attendibilità. Come detto sono due i casi eclatanti in cui la Corte dichiara non attendibili i collaboratori: si tratta di Ciancimino e Spatuzza.

Massimo Ciancimino contradditorio, dichiarazioni prive di specificità, utilità e rilevanzaSu Ciancimino, riportando alcuni passaggi della sentenza di Appello, la Corte afferma:
"Ciancimino rilevando che le indicazioni offerte dal P.G. a supporto della richiesta di prova, pur apparendo indubbiamente suscettibili di approfondimento nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica, non fossero allo stato connotate dai requisiti di specificità, utilità e rilevanza necessari per l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione nel corso di un giudizio di appello.
Rilevava in particolare la Corte che - dall'esame degli stralci omissati dei due verbali di interrogatorio esibiti emergeva una continua e non sempre sanata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Ciancimino riguardo a tutti i profili della vicenda sulla quale il predetto era stato sentito (collocazione temporale dei fatti, contenuto, provenienza e destinatario della lettera di cui sarebbe parte il frammento di foglio esibito dal P.G. alla Corte; numero delle lettere e suoi destinatari);
- il dichiarante collocava la pretesa circolazione della lettera in esame - rettificando l'iniziale indicazione del 1999-2000 (fg.4 interr. 30.6.09) - in un periodo storico, l'anno 1992, che non risultava affatto compatibile con l'appellativo "onorevole" utilizzato nel frammento di foglio in esame e riferito a Berlusconi eletto al Parlamento per la prima volta solo due anni dopo nel 1994 (fg. 4-7 interr. 1.7.09: "... so benissimo i periodi che mio padre era a casa ... sono stati fino al dicembre del '92 e dopo il '99 fino al 2002. Questo documento fa parte del periodo diciamo prima dell'arresto del 23 dicembre del 1992" ... "E' tra il '90 e il ‘92" ..."E' sicuramente prima delle stragi" ... "poco prima dell'arresto" fg.21);
- il Ciancimino - che tra l'altro aveva ammesso di non conoscere sviluppi ed esito della vicenda ("...perché qua si tratta di una storia che non so se poi alla fine è risultata vera, se è riuscita, non e' riuscita ..." interr. 1.7.09 fg.18) - aveva comunque affermato di ignorare persino se la lettera indirizzata a Marcello Dell'Utri fosse stata poi effettivamente a questi consegnata (fg. 27: "P.M. Ma poi questa lettera è stata mai consegnata?" - Ciancimino: "Non lo so..."; fg.29 "Erano indirizzate a Dell'Utri, non so se ... mio padre fondamentalmente non aveva modo di recapitarle a Dell'Utri ...").
Riteneva pertanto la Corte che in base all'esame del contenuto dei soli due verbali esibiti alla Corte con omissis emergesse un quadro confuso ed oltremodo contraddittorio delle pretese conoscenze del Ciancimino riguardo a fatti e circostanze che, anche per la genericità della richiesta formulata dal P.G., non potevano essere compiutamente valutati nel corso del giudizio di appello quanto, soprattutto, ad utilità e rilevanza della prova in riferimento alle accuse formulate a carico dell'imputato, non ricavandosi, dalle dichiarazioni esibite rese dal Ciancimino, condotte e/o fatti in termini specifici riconducibili a Marcello Dell'Utri suscettibili, con riferimento alla contestata imputazione, di utile rilievo ed apprezzamento processuale."

Gaspare Spatuzza tardivo, porta solo deduzioni, insussitenteIn merito a Spatuzza, sempre in Sentenza, la Corte scrive:
"E' stata proprio la manifesta inconsistenza della conoscenza addotta dallo Spatuzza riguardo al tema dei rapporti tra i Graviano, Berlusconi e Dell'Utri, tradottasi nella formulazione di una vera e propria congettura ("l'anomalia che è l'unica Standa a Palermo e guarda caso a Brancaccio, credo con molta probabilità, in società con i fratelli Graviano"), priva in ogni caso di ogni diretto riferimento all'imputato Marcello Dell'Utri, ad indurre doverosamente la Corte a rigettare con l'ordinanza del 5 marzo 2010 - alle cui motivazioni può rinviarsi - le richieste del P.G. di ulteriore approfondimento istruttorio.
Non deve trascurarsi di rilevare infine che quella che risulta essere solo una mera congettura dello Spatuzza è peraltro fondata anche su un dato di fatto assolutamente errato, ovvero sul presupposto insussistente che la Standa del quartiere Brancaccio in quegli anni '90-'91 fosse "l'unica Standa a Palermo", situazione che per il dichiarante costituirebbe una "anomalia" ed "una cosa importantissima".
E' sufficiente l'esame del contenuto del contratto di rinnovo della locazione relativo al magazzino Standa di viale Strasburgo - ivi esistente da molto tempo - stipulato proprio in quegli anni (23 aprile 1990: doc.67/A in fald.65), per constatare come all'epoca questa pretesa "anomalia" non esistesse affatto atteso che da molti anni vi erano già diversi punti vendita a Palermo ed in particolare dal marzo 1989 in via Leonardo Da Vinci, dal luglio 1988 in via Libertà ang. via Siracusa, dal febbraio 1978 in Corso Calatafimi, dal 1981 in via Roma (cfr. doc.28 fald.50 verbale acquisizione atti relativi a locazione immobili per magazzini Standa).
Anche questo semplice dato conferma dunque la manifesta inconsistenza delle presunte conoscenze dello Spatuzza e la conseguente infondatezza di affermazioni che si rivelano invece mere congetture che come tali non possono e non devono avere ingresso in un processo penale." Ed ancora: " Lo stesso Spatuzza ha espressamente escluso che qualcuno gli avesse riferito fatti specifici, confermando quindi che la sua era ancora una volta solo una deduzione derivante dal rilievo che l'ordine pervenuto di rimuovere i tabelloni pubblicitari costituiva per lui "un'anomalia" (pag.86: "Per me questa è un'anomalia ... Ho tratto che, ricollegando al discorso del bar Doney, effettivamente anche noi eravamo un po' interessati di pubblicità").
Ma il disinteresse dello Spatuzza per la vicenda è confermato anche dal fatto che, richiesto specificamente di chiarire quali affari nel settore fossero stati poi realizzati, egli ha dichiarato di ignorare se, dopo l'installazione dei tabelloni, fosse o meno davvero arrivato "lavoro pubblicitario" dichiarando che ciò neppure gli interessava (fg.87"...questo non lo so perché la cosa non mi interessava"), peraltro in netto contrasto con quanto riferito nel corso delle indagini allorquando aveva invece escluso del tutto la circostanza (cfr. ordinanza Corte 8 gennaio 2010).
La manifesta irrilevanza di ogni approfondimento di dichiarazioni connotate da una siffatta genericità ed oggettiva inconsistenza ha indotto la Corte a rigettare, anche in questo caso, le ulteriori richieste formulate dal P.G. con l'ordinanza dell'8 gennaio 2010 alle cui motivazioni può sul punto integralmente rinviarsi.
Non può invero seriamente e fondatamente dubitarsi che all'epoca degli interrogatori dello Spatuzza all'A.G. (da giugno a dicembre 2008), costituissero un fatto di rilevante gravità ed allarme sociale le pretese confidenze ricevute al bar Doney nel gennaio 1994 da Giuseppe Graviano il quale, secondo lo Spatuzza, gli aveva espressamente confidato che il paese era stato consegnato nelle mani di cosa nostra da Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, quest'ultimo - al momento delle dichiarazioni di Spatuzza - già Presidente del Consiglio per molti anni (1994-1995; 2001-2006) e dall'estate di quell'anno tornato addirittura al governo dopo avere vinto nuovamente le elezioni politiche dell'aprile 2008.
E' stato il serrato controesame dei difensori dell'imputato a far emergere, con oggettiva chiarezza ed incontestabile nitidezza, l'ingiustificato e rilevante ritardo con cui Gaspare Spatuzza ha ritenuto di parlare di Dell'Utri e Berlusconi, ritardo che induce a dubitare più che fondatamente anche della credibilità delle sue rivelazioni sul punto.
Il primo interrogatorio in cui lo Spatuzza ha parlato dell'incontro al bar Doney di via Veneto a Roma e delle asserite confidenze di Giuseppe Graviano su Berlusconi e Dell'Utri è stato infatti quello reso al P.M. Di Firenze il 16 giugno 2009 come risulta dalla contestazione operata dal difensore dell'imputato (pag.97).
E' certo dunque che da quando ha formalmente manifestato l'intenzione di collaborare il 26 giugno 2008 (verbale congiunto delle tre Procure della Repubblica e decorrenza del termine di 180 giorni previsto dalla legge) alla data della redazione del "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" dinanzi a ben tre Procure della Repubblica (Firenze, Caltanissetta e Palermo), rispettivamente il 17, 18 e 22 dicembre 2008, Gaspare Spatuzza ha dolosamente taciuto quanto egli ha poi affermato di sapere riguardo all'incontro del bar Doney e soprattuto alla grave confidenza ricevuta da Giuseppe Graviano sul conto dell'odierno imputato e di Silvio Berlusconi.
E tali fatti ha continuato a tacere ben oltre il termine dei 180 giorni se è vero che la prima rivelazione al riguardo da parte dello Spatuzza è intervenuta, come già evidenziato, solo dopo altri sei mesi, il 16 giugno 2009.
Non è dunque contestabile da alcuno ed in alcun modo dubitabile che Gaspare Spatuzza abbia riferito il grave fatto che assume di conoscere soltanto un anno dopo l'avvio della collaborazione, e comunque ben sei mesi dopo l'avvenuta redazione e sottoscrizione dei tre citati "verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione" (17, 18 e 22 dicembre 2008).
Giova allora evidenziare che nell'ambito di tali verbali Gaspare Spatuzza ha tra l'altro formalmente attestato, perché ciò impone espressamente la legge, di non essere in possesso di ulteriori informazioni o notizie su fatti o situazioni "di particolare gravità" (art.16 quater comma 4: "Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali").
La richiamata previsione normativa assume un significativo rilievo sotto due distinti profili.
Il primo è quello previsto dal successivo comma 6 della medesima disposizione secondo cui "le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza", conseguendone pertanto a contrario che quanto invece non riferito entro i 180 giorni e contenuto nel verbale illustrativo non dovrebbe poter essere "oggetto di testimonianza".
Il comma 9 del medesimo art.16 quater ribadisce poi la rigorosa disciplina stabilendo che "le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità".
E' noto che sul tema è intervenuta a sezioni unite la Suprema Corte (sentenza n.1150 del 2009 a proposito dell'utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia nel giudizio abbreviato) ribadendo tra l'altro il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione della inutilizzabilità della prova, prevista dal citato comma 9 dell'art.16 quater, per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, trova applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, per quelle rese nel corso del dibattimento.
Si tratta, quindi, di una inutilizzabilità normativamente limitata alle dichiarazioni raccolte dalle Autorità citate dalla norma (pubblico ministero e polizia giudiziaria), cosicché del tutto legittime ed utilizzabili sono le dichiarazioni tardive del collaboratore rese al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, di udienza preliminare e di dibattimento.
E' stato in ogni caso ricordato che quella prevista dall'art. 16 quater comma 9 costituisce una ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero limitata alla fase dibattimentale, e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità e mantiene piena l'utilizzabilità delle dichiarazioni tardive ai fini della prova solo contro lo stesso dichiarante o a favore di altri (ragione per la quale nel corso dell'esame dello Spatuzza sono state consentite alla difesa contestazioni effettuate sulla base di dichiarazioni tardive, precluse invece al P.G.).
Permane tuttavia più di qualche dubbio riguardo alla portata che, rispetto alla prevalente interpretazione della Suprema Corte, residua concretamente del divieto comunque imposto dal citato comma 6 che, come detto, circoscrive l'oggetto della testimonianza ex art.194 c.p.p., e limita l'utilizzabilità processuale, alle sole "notizie e informazioni di cui ai commi 1 e 4" e dunque solo a quelle riportate nel "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione".
Ma anche sotto altro profilo assume pregnante rilievo il rigoroso rispetto della prescrizione prevista dall'art.16 quater comma 4, con riferimento proprio all'attestazione che deve effettuare la persona che rende le dichiarazioni in seno al "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto entro il termine di 180 giorni dal momento in cui è stata manifestata l'intenzione di collaborare.
Il comma 8 dell'art.16 quater prevede infatti che "nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4" si applica la disposizione del precedente comma 7 secondo cui "le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate".
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi provato oltre ogni possibile dubbio che Gaspare Spatuzza ha volontariamente taciuto "notizie e informazioni processualmente utilizzabili su ... fatti o situazioni ... di particolare gravità" che erano a sua conoscenza attestando invece formalmente il contrario in seno al "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" da lui sottoscritto, condotta da cui deriva, secondo l'inequivoco contenuto della legge sopra richiamato, il divieto di concessione delle misure di protezione ovvero, se già accordate, la loro revoca.
Non compete ovviamente a questa Corte stabilire se sussistano i presupposti per l'applicazione dei menzionati commi 6 e 7 della disposizione in esame (valutazione che resta doverosamente rimessa alla competente autorità), ma certamente il Collegio non può esimersi dal rilevare la manifesta ed incontrovertibile tardività delle accuse che sono state rivolte a Marcello Dell'Utri ed a Silvio Berlusconi in ragione di una consapevole e volontaria scelta compiuta da Gaspare Spatuzza il quale ha peraltro ammesso di avere volontariamente e dunque dolosamente taciuto quanto invece ha poi affermato di sapere sul conto dei predetti per essergli stato asseritamente riferito da Giuseppe Graviano.
La non veridicità della "attestazione" compiuta in seno al "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" deve dunque ritenersi conclamata perché sostanzialmente ammessa e riconosciuta proprio dallo stesso Spatuzza.
Questi ha cercato in vario modo di spiegare l'evidente omissione affermando di non averne parlato volutamente in quanto si era espressamente "riservato" di farlo solo nel momento in cui gli fosse stato accordato il programma di protezione, dunque in palese violazione comunque della legge che consente invece il riconoscimento delle misure e l'ammissione al programma solo all'esito della sottoscrizione del "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" che contiene appunto anche l'attestazione già richiamata di non essere in possesso di ulteriori informazioni o notizie su fatti o situazioni "di particolare gravità" (art.16 quater comma 4).
Lo Spatuzza ha allora cercato di giustificare il ritardo affermando anche di avere avuto perplessità a parlare di quei fatti proprio perché, nel momento in cui aveva deciso di iniziare a collaborare con i magistrati, Silvio Berlusconi era ritornato al Governo con al fianco quale Ministro della Giustizia un politico che il dichiarante ha definito testualmente "un vice del signor Marcello Dell'Utri" (pag.78).
E per cercare di corroborare tale suo preteso "timore" il dichiarante ha affermato in dibattimento che fino al momento in cui aveva deciso di parlare dell'incontro del bar Doney, ovvero solo il 16 giugno 2009, egli non aveva mai fatto i nomi di politici, spiegandone anche le ragioni (Difesa: "Quindi lei, prima di quella data, i nomi dei politici non li aveva mai fatti ?" - Spatuzza: "Non li avevo fatti e li ho motivati perché non li avevo fatti"), pur affermando, in maniera tanto singolare quanto incomprensibile, di avere tuttavia "seminato" indizi dovendo "portare a termine la sua missione" (pag.98: "Io ho seminato gli indizi, se così possiamo dire, nella questione della Standa, la questione dei tabelloni pubblicitari, queste sono dichiarazioni che avevo reso entro i 180 giorni. Quindi, avevo lasciato, seminato qualcosa che poi dovrei portare a termine, la mia missione, se così possiamo dire").
In altri termini lo Spatuzza vuol accreditare l'insostenibile tesi secondo cui, parlando di tabelloni pubblicitari e dei Graviano, egli aveva già effettuato un riferimento, non esplicito ma sottinteso, a Marcello Dell'Utri che sarebbe stato agevole rinvenire analizzando i pretesi "indizi" da lui "seminati"..."

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